Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13482 del 13 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, č inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo.

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