Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3554 del 10 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione di vessatorietā di una clausola contrattuale č inammissibile, per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi.

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