Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7882 del 5 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché č solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Fattispecie relativa a ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica del motivo di gravame, dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme, il contenuto della contestazione concerneva anche la incongruitą della motivazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.