Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2427 del 9 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Detto vizio, pertanto, non č ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi non gią pił proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di seconde cure. Diversamente argomentando, dovrebbe, infatti, pervenirsi alla conclusione che sono indiscriminatamente viziate per contraddittorietą della motivazione tutte le sentenze di appello che abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.