Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19124 del 28 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l'errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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