Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17477 del 9 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico — formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico — giuridico posto a base della decisione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, con adeguata motivazione, aveva escluso la legittimazione passiva della società convenuta sulla domanda volta a farne dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, la responsabilità per danno da prodotto difettoso, a causa dello scoppio di uno pneumatico asseritamente difettoso, avendo ritenuto che lo pneumatico fosse stato prodotto da società diversa ed autonoma rispetto a quella convenuta in giudizio e, comunque, avendo ravvisato il caso fortuito, siccome tale evento si era verificato per un fatto del tutto imprevedibile ed inevitabile, una volta accertata la conformità degli pneumatici alle prescrizioni del codice della strada).

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