Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12514 del 22 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la mancata valutazione, nella sentenza impugnata, di una prova documentale offerta investe un errore processuale, da denunciarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non, invece, inammissibilmente, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al n. 5 della medesima disposizione.

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