Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 120 del 21 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, si deve reputare che la censura di omesso od insufficiente esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, come pure di contraddittorietą della motivazione al riguardo, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilitą.

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