Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15107 del 17 giugno 2013

(5 massime)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di "assicurato" ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il "subentro" del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto).

(massima n. 2)

In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.

(massima n. 3)

L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.

(massima n. 4)

Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, poiché la richiesta dell'appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l'appello principale.

(massima n. 5)

Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360.

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