Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13543 del 16 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto o di un atto unilaterale ex art. 1324 c.c., il sindacato di legittimità deve essere condotto non sulla ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte — che costituisce un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità — ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errore di diritto o vizi del ragionamento. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una lettera con la quale il datore di lavoro aveva comunicato ad una propria dipendente il licenziamento, intimato in precedenza in forma orale, con la medesima decorrenza di quest'ultimo, ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse inteso compiere un negozio nuovo e diverso dal precedente, idoneo a rinnovarlo).

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