Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9690 del 22 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 cod. proc. civ., non č necessaria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate dal giudice, essendo sufficiente la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al riparto di giurisdizione di cui si denunci il malgoverno.

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