Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20964 del 8 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso in Cassazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione di una clausola contrattuale comporta l'interpretazione della medesima e la valutazione del comportamento delle parti ed è, perciò, inammissibile, se non è denunciata la violazione delle regole di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti, ovvero un vizio di motivazione della sentenza, censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c..

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