Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9985 del 10 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento č censurabile in sede di giudizio di legittimitā ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimitā se adeguatamente motivata.

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