Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15196 del 12 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C., a fronte di una domanda originaria di indebito oggettivo - proposta dal debitore principale nei confronti del creditore garantito per aver quest'ultimo illegittimamente escusso la garanzia autonoma prestata in suo favore - ha ritenuto inammissibile, per novità, sia una domanda di risarcimento danni contrattuali che una domanda di ingiustificato arricchimento, ancorché proposte in riferimento alla medesima vicenda contrattuale, atteso che la diversità delle rispettive "causae petendi" e dei relativi "petita" poneva nuove questioni di diritto, tali da implicare differenti indagini ed accertamenti di fatto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.