Cassazione civile Sez. V sentenza n. 27197 del 16 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitą non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltą di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilitą e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicitą dei fatti ad essi sottesi, dando cosģ liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

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