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Il coerede che abbia apportato delle migliorie al bene comune ha diritto al rimborso delle spese?

Eredità - -
Il coerede che abbia apportato delle migliorie al bene comune ha diritto al rimborso delle spese?
Divisione ereditaria: ha diritto al rimborso delle spese sostenute il coerede che abbia apportato delle migliorie al bene comune da lui posseduto.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15300/2020, è tornata a pronunciarsi in materia di divisione ereditaria, precisando se, in tale sede, il coerede che abbia apportato delle migliorie al bene comune da lui posseduto, abbia diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute a tale scopo, o se, invece, di tali migliorie e, quindi, del conseguente aumento di valore del bene comune, si debba tener conto nella liquidazione dei conguagli, a vantaggio, dunque, di tutti i coeredi.

La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione con cui la Corte d’Appello adita, in riforma della decisione di primo grado, pronunciandosi in ordine alla causa di divisione ereditaria insorta tra alcuni coeredi, aveva stabilito che, al coerede che aveva apportato delle migliorie al bene comune in suo possesso, dovesse spettare un rimborso delle spese da lui sostenute a tale scopo, modificando, di conseguenza, il valore delle quote spettanti agli altri condividenti.

Rimasti soccombenti all’esito del giudizio di secondo grado, gli altri coeredi decidevano di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., la violazione della regola di diritto secondo cui le addizioni e le migliorie apportate al bene comune da un condividente sarebbero dovute entrare a far parte della massa e, di esse, si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli. A loro avviso, dunque, la Corte d’Appello, dopo aver riconosciuto che le addizioni e le migliorie al bene comune erano state realizzate da un coerede, aveva errato nell’omettere di tener conto dell’incremento di valore del bene nella liquidazione dei conguagli.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo privo di fondamento il suddetto motivo di doglianza.

Nel prendere la propria decisione, i Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto opportuno ribadire quanto già affermato dal consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 del c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non di un debito di valore” (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 5135/2019; Cass. Civ., n. 16206/2013).

Alla luce di tale principio di diritto, i Giudici di legittimità non hanno potuto far altro che confermare quanto deciso dalla Corte territoriale, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha, quindi, correttamente stabilito che il coerede che abbia apportato delle migliorie al bene comune da lui posseduto, ha diritto, in sede di giudizio di divisione, ad essere rimborsato, dagli altri coeredi, delle spese da lui sostenute.


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