Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11462 del 19 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella contrapposizione fra la valutazione delle prove fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, sollecitando ciò, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità e non recando, invece, siffatta deduzione l'indicazione specifica dei vizi logici e giuridici della motivazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.