Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6448 del 1 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contrasto della decisione di merito, impugnata con ricorso per cassazione, con altre pronunce rese dal medesimo giudice a quo non integra, di per sè, alcun vizio di violazione di legge, atteso che i contrasti giurisprudenziali, entro certi limiti, rientrano nella fisiologia della giurisdizione e, semmai, testimoniano soltanto l'esistenza di un dibattito interpretativo in ordine ad una determinata questione giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare detta difformità, senza offrire alla riflessione del giudice di legittimità alcun argomento che attenga alla corretta interpretazione della norma.

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