Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 2986 del 27 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Č inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso č, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Né tali principi contrastano con l'art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertā riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimitā, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunitā di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'"ius constitutionis", cioč la nomofilachia e con essa l'uniformitā dell'interpretazione giurisprudenziale.

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