Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6748 del 19 marzo 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Č inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie collettivo integrativo di amministrazione del 3 luglio 2000), posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non č previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicitā di cui all'art. 47, comma 8, del d.l.vo n. 165 del 2001. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti č censurabile, in sede di legittimitā, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.

(massima n. 2)

Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'attivazione della procedura di accertamento sull'efficacia, validitā ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 trova applicazione solo nel giudizio di primo grado, e non anche in quello d'appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.