Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3355 del 13 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle cause di responsabilitą professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimitą solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

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