Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19164 del 13 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilitą del ricorso, rilevando che nel giudizio d'appello in materia di opposizione allo stato passivo la questione dibattuta concerneva l'individuazione della durata – biennale ovvero quinquennale – della prescrizione del credito di lavoro connesso all'arruolamento marittimo, mentre la questione sollevata in sede di legittimitą era relativa alla sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione, deducibile da pagamenti parziali seguiti all'emissione di un titolo di credito emesso dal fallito).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.