Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15499 del 11 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud.); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa č esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura č possibile, in sede di legittimitā, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — č segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, č mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

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