Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22097 del 26 settembre 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

La deliberazione di esclusione del socio per morosità, nonostante la richiesta, da parte di quest'ultimo, di chiarimenti e la manifestata disponibilità a pagare la somma richiesta, una volta accertatane la motivazione, costituisce reazione sproporzionata e lesiva del criterio della buona fede oggettiva.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società - che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.

(massima n. 3)

È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che comunque, in materia di edilizia economica e popolare, sull'esclusione del socio per morosità decide il giudice ordinario e non la Commissione Regionale di Vigilanza di cui all'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, vertendosi in tema di diritti soggettivi e non del perseguimento di interessi pubblici, caratterizzato da potere discrezionale e da interessi legittimi).

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