Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24219 del 30 dicembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune i vizi di motivazione censurabili in sede di legittimitą devono consistere nella obiettiva deficienza o nella contraddittorietą del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice. (Principio affermato con riferimento alla interpretazione della delibera di recepimento da parte dell'INAIL dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali di cui al D.P.R. n. 316 del 1990).

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