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Articolo 2059 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Danni non patrimoniali

Dispositivo dell'art. 2059 Codice Civile

Il danno non patrimoniale(1) deve essere risarcito(2) solo nei casi determinati dalla legge.

Note

(1) Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
La Suprema Corte, inoltre, con le storiche "sentenze di San Martino", ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).
(2) Il risarcimento dell'illecito aquiliano costituisce ipotesi tipica di debito di valore, cioè di debito che ha ad oggetto, originariamente, una prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro e che si converte, poi, in tale prestazione. Ciò implica una notevole difficoltà nella liquidazione di questo danno, che viene per questo affidata alla valutazione equitativa del giudice (2056, 1226 c.c.). Per ovviare a tale difficoltà, il legislatore ha stabilito che il danno biologico deve essere liquidato sulla base di apposite tabelle. In particolare, esse sono contenute negli articoli 138 e 139, D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche (c.d. Codice delle assicurazioni private) per quel che riguarda i sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (2054 c.c.) in caso di invalidità permanenti inferiori o uguali al 9%. Per le ipotesi residue sono state elaborate tabelle dai singoli Tribunali (ad esempio Milano, Roma, Bologna ecc.) ma la giurisprudenza più recente è orientata nello stabilire l'applicazione, a fini di uniformità, delle sole tabelle milanesi.

Ratio Legis

Per lungo tempo si è interpretata restrittivamente la norma in esame (c.d. tipicità dell'illecito), ritenendo che essa si riferisse solo al caso di danno da reato (185 c.p., 2) e che la ratio giustificatrice fosse da ravvisarsi nel fatto che in caso di reato il pregiudizio è maggiore e, quindi, meritevole di migliore tutela.
Tuttavia, oggi si ritiene che l'illecito sia atipico e che il danno non patrimoniale debba essere risarcito ogni volta che l'illecito incide su valori della persona garantiti costituzionalmente. Pertanto, il limite di cui ai casi di legge è inteso come rinvio alle norme della Costituzione.

Brocardi

Pecunia doloris
Pretium

Spiegazione dell'art. 2059 Codice Civile

Sul danno morale puro. Contraddittorietà fra gli scrittori se sia risarcibile

Con questa norma sì è esclusa in principio la risarcibilità del danno non patrimoniale, cioè di quel danno che non ha nessuna ripercussione sul patrimonio materiale. Per il fatto altrui può essere menomata la reputazione di un professionista, con conseguente sviamento da lui della clientela, può essere menomata la dignità di una ragazza, e quindi tolta ad essa un'adeguata collocazione: sono, questi, casi di danni patrimoniale, per quanto definiti indiretti, e non si è mai dubitato della loro risarcibilità, l'operato illecito dell'agente avendo ripercussione sul patrimonio.

La questione ha presentato maggiore delicatezza riguardo al fatto lesivo del diritto che non arrechi diminuzione alcuna sul patrimonio, ma solo dolore, umiliazione, paterna d'animo, ed a questi è rivolto l'articolo in esame.

Parte della dottrina (Gabba) sostenne strenuamente l'irrisarcibilità del danno morale puro, sull'assunto che dall'idea del danno sia inseparabile quella di effetto durevole, che non vi è un patrimonio giuridico morale, che la intangibilità ed inviolabilità della personalità umana non è di per sé un diritto civile e privato, ma un diritto la cui tutela è prestata solo dal diritto pubblico penale, che la valutazione del danno morale non sarebbe possibile. Vana mente sostenemmo che non sia accettabile l'assunto che dalla idea del danno sia inseparabile, un effetto penoso permanente, la durata maggiore o minore essendo elementi che si attengono al quantitativo del danno; che se patrimonio è complesso di beni, può essere un bene anche uno stato individuale della persona, che la tranquillità della vita psichica costituisce un bene, ed il patema è perturbazione; che se vi è un diritto alla inviolabilità morale della persona tutelato dalla legge penale, a fortiori una tutela debba venire dalla legge civile; che se denaro e dolore non sono termini paragonabili, tuttavia se si consideri che il danaro è il comune denominatore di tutti i beni, pel ragguaglio trattasi di difficoltà, non di impossibilità. La resistenza all'accogli­mento di tali criteri è stata sempre grande da parte di alcuni scrittori, e ad essi si è mostrata decisamente avversa la giurisprudenza, affermando la inapplicabilità dell'art. 1151 del codice civile del 1865.

Anzi, recentemente si è pure scritto che risarcire valga restituire al pristino, il che non sarebbe possibile in tema di danno non patrimoniale, concetto non accoglibile se si consideri che anche quando trattisi di beni materiali, assai spesso la restitu­zione al pristino non è possibile e pure nessuno contesta che al danneggiato, in questi casi, competa indennizzo, cioè somma che valga a compensare la perdita, e gli procuri la possibilità di sopperire con altri mezzi alla priva­zione sofferta. Si è anche rilevato che potendo il denaro servire a procurare quei moderati piaceri che temperano il dolore per l'offesa sofferta, deve anche riscontrarsi una certa equivalenza.


Sistema vigente

Il progetto del codice delle obbligazioni del 1927 (e così quello del 1936) dettò esplicitamente che «l'obbligazione del risarcimento comprende tutti i danni, materiali e morali, cagionati dall'atto illecito (art. 85). Che anzi, nel capoverso si diede al giudice potestà, in casi particolari concernenti ipotesi delittuose, di attribuire un'indennità alla vittima, o, nel caso di morte, a persone di famiglia espressamente indicate. Prescindendo dalla ipotesi speciale, come si evince dalla prima parte della norma, e dalla dotta relazione, s'intese di affermare la risarcibilità del danno morale in ogni caso.

Successiva­mente il codice penale Rocco, all'art. 185, fermo la risarcibilità del danno morale in conseguenza di reato. Il detto articolo, enunciato nel titolo delle «sanzioni civili», sembrò a taluni scrittori che desse miglior luce all'art. 1151 Cod. civ. 1865, il quale parlava genericamente di danno. onde fu rilevato che dopo l'entrata in vigore del nuovo codice penale il danno patrimoniale fosse risarcibile anche quando il fatto causativo costituisse un illecito pura­mente civile.

Certo è che con la norma del codice penale vennero vinte le sostanziali obiezioni di Gabba, e fu inserito nel nuovo sistema che anche il danno morale puro sia risarcibile. Interpretativa od innovativa, la norma è essenzial­mente di indole civile. Il risarcimento del danno morale non va confuso con la riparazione pecuniaria degli aboliti sistemi, e qualche regola che si trova nelle disposizioni di coordinamento e transitorie rivolta ad evitare che il danneggiato avesse contemporaneamente un ristoro con l'azione riparatoria ed un indennizzo in base all'art. 185 per fatti commessi sotto l'imperio della legislazione penale abrogata (art. 43 disp. di coord.) e trans. non può trarre a snaturare l'indole del risarcimento previsto dal ripetuto articolo 185. Esso, rilevò altra dottrina (Coviello), giunse in buon punto, e dimostrò il mutato spirito della legislazione civile.

Venne pertanto auspicato che il principio nel nuovo codice civile fosse accolto con una norma espressa, come rispondente alla rinnovata coscienza, ed alla migliore valorizzazione del patrimonio morale. Esso non è stato, invece, accolto, e si è sanzionato che il danno non patrimoniale sia risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (con evidente riferimento alla legge penale), e nelle forme da essa stabilite. Quest'ultima proposizione lascia ancora più perplessi, e fa pensare che si ritorni al concetto dell'antica ripara­zione pecuniaria, proponibile solo davanti il magistrato penale, ipotesi, che, tuttavia, non sembra possibile, per complesse ragioni sulle quali non è il caso qui di fermarsi. In sostanza oggi il danno morale puro è risarcibile solo se il fatto dannoso costituisca reato, e se questo sia estinto si ammette che il giudice civile possa procedere alla disamina del fatto solo per valu­tare, se ricorrono gli estremi di un illecito penale, ai fini della attribuzione del danno non patrimoniale.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

40 I danni non patrimoniali non rientrano sempre e necessariamente nel contenuto della prestazione di risarcimento (art. 24).
La soluzione negativa così data ad un vecchio dibattito, m'è parso discendesse decisa come conseguenza del sistema adottato per il risarcimento dei danni patrimoniali, che vuole temperate ogni eccesso, ponendo limiti là dove la concreta prestazione deve liquidarsi su basi induttive. Il danno non patrimoniale ha fonti meno sicure del lucro cessante: e, poiché il suo risarcimento dovrebbe procurare al soggetto leso soltanto una soddisfazione che lo ripaghi del dolore subito, la sua riparazione si appalesa giustificata solo nel campo dei reati, per rafforzare l'efficienza della sanzione afflittiva comminata per essi, o quanto meno può avere luogo solo in via eccezionale all'infuori del reato, quando, cioè, la legge ritenga, per la natura della lesione, di consentire la
particolare sanzione, o sotto forma di indennità, o sotto una forma diversa (ad esempio, pubblicazione della sentenza di condanna).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

803 Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del c.p. pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059 del c.c.).

Massime relative all'art. 2059 Codice Civile

Cass. civ. n. 6444/2023

In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.

Cass. civ. n. 6443/2023

Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.

Cass. civ. n. 5119/2023

La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.

Cass. civ. n. 36297/2022

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione.

Cass. civ. n. 34026/2022

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza.

Cass. civ. n. 31574/2022

In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere "ex ante" i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c..

In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento, poiché consente di considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica di tutte le componenti del danno nei casi di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quelli di lesioni subite da un minore (per i quali una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile), in quelli di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate ovvero, ancora, nei casi in cui sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare dispersi in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso; viceversa, la liquidazione in forma di rendita non è affatto opportuna in caso di lesioni di lieve o media entità, perché il relativo gettito sarebbe così esiguo da non arrecare alcuna sostanziale utilità al danneggiato.

Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno.

In tema di liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., è ammissibile la revisione della rendita determinata dal giudice in caso di aggravamenti che non fossero accertabili, né prevedibili, al momento della pronuncia.

Cass. civ. n. 25887/2022

Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi; ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.

Cass. civ. n. 25541/2022

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.

Cass. civ. n. 20292/2022

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto.

Cass. civ. n. 9857/2022

In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.

Cass. civ. n. 18284/2021

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno.

Cass. civ. n. 16592/2019

In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva riconosciuto la somma di euro 2.500,00 "pro die" ai parenti della vittima politraumatizzata di un incidente stradale rimasta in vita per tre giorni dopo l'evento, sul presupposto che alla presumibile insussistenza di una piena coscienza del danneggiato circa l'approssimarsi del decesso fosse correlata una minore intensità della sofferenza psichica catastrofale, nonostante la Corte di legittimità in sede rescindente avesse ritenuto sussistente tale consapevolezza e considerato irrisorio il risarcimento del danno precedentemente liquidato dai giudici di merito in complessivi euro 1.000,00). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016).

Cass. civ. n. 7868/2019

La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un caso di risoluzione del contratto preliminare, ha risarcito il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile anticipatamente consegnato ai promissari acquirenti, benché la parte avesse lamentato un danno da mancato adempimento).

Cass. civ. n. 1553/2019

Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016).

Cass. civ. n. 486/2019

In tema d'appalto di opera pubblica, la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico nei confronti del contraente generale, il quale assume su di sé anche compiti della stazione appaltante, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti qualora si assuma che il danno lamentato derivi dalla violazione degli obblighi afferenti all'attività ed alle funzioni svolte dal convenuto come "agente dell'amministrazione pubblica", in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri, mentre spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria nel caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come "controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica".

Cass. civ. n. 30997/2018

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciutole).

Cass. civ. n. 29784/2018

Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.

Cass. civ. n. 28742/2018

Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

Cass. civ. n. 27482/2018

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

Cass. civ. n. 26727/2018

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", rappresentato dall'agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).

Cass. civ. n. 23469/2018

In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

Cass. civ. n. 17018/2018

In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione).

Cass. civ. n. 13992/2018

Posso essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, la quale, nel riformare "in parte qua" la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il risarcimento per "danno esistenziale", si era limitata ad escludere in via generale la risarcibilità di tale categoria di danno, anziché analizzare gli specifici pregiudizi che si era inteso riassumere nella predetta espressione voce sintetica e rappresentativa).

Cass. civ. n. 11754/2018

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.

Cass. civ. n. 11269/2018

La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).

Cass. civ. n. 9178/2018

In tema di risarcimento del danno da perdita della vita del convivente, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza "more uxorio" - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza con la quale la corte territoriale, in ragione della ritenuta assenza di coabitazione, si era limitata a negare valore indiziario, all'esito di una loro mera valutazione atomistica, ad altri elementi acquisiti in giudizio, tra i quali l'esistenza di un comune conto corrente e la disponibilità in capo ad uno dei conviventi dell'agenda lavorativa dell'altro).

Cass. civ. n. 7260/2018

La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.

Cass. civ. n. 3767/2018

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo

Cass. civ. n. 2056/2018

Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall'illegittima approvazione da parte di un Comune della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base, non può essere considerato "in re ipsa" ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

Cass. civ. n. 913/2018

Non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione.

Cass. civ. n. 907/2018

Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.

Cass. civ. n. 901/2018

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest’ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138, comma 2, lettera e) del D.L.vo n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017.

La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.

La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Cass. civ. n. 27229/2017

Il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell’agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del cd. danno esistenziale lamentato in ragione della situazione di disagio e di ansia correlata al dubbio di aver perso una telefonata importante a causa di disfunzioni presenti sulla linea telefonica).

Cass. civ. n. 25817/2017

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.

Cass. civ. n. 24075/2017

In tema di liquidazione del danno morale, che, al di fuori dell'ambito applicativo delle lesioni c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico-relazionali, e che è risarcibile autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria, il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente "sofferenza soggettiva" mediante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato, ma deve preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di "personalizzazione" adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.

Cass. civ. n. 22330/2017

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la quantificazione dell’importo della liquidazione accompagnato dalla clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura" rispetto alla somma indicata in citazione, si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del "quantum" da commisurarsi; tale incertezza non viene meno neppure a seguito dell'istruttoria, che consente di individuare ed accertare i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno, ma non fornisce anche specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica volta a consentire al giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza vincoli limitativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, ritenendo che l'utilizzo della detta formula in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado aveva consentito al giudice di primo grado di procedere alla valutazione estimatoria senza apposizione di limiti quantitativi).

Cass. civ. n. 21939/2017

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

Cass. civ. n. 17058/2017

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato.

Cass. civ. n. 14655/2017

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.

Cass. civ. n. 10220/2017

In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilità verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a.

Cass. civ. n. 9950/2017

Il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard.

Cass. civ. n. 9166/2017

Le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso.

Cass. civ. n. 7110/2017

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all’accertamento “incidenter tantum” dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale. (Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di scioglimento della comunione con domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’appropriazione di somme da parte di uno dei condividenti sul conto bancario cointestato).

Cass. civ. n. 25485/2016

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c..

Cass. civ. n. 22862/2016

Il calcolo del cd. danno biologico differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall'INAIL per il medesimo pregiudizio e, qualora tale indennizzo sia costituito "ex lege" da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi "quesito"; peraltro, se il danneggiato deduca in appello che, per effetto di una guarigione parziale, si sia ridotto il valore dell'indennizzo e sia di conseguenza aumentato il risarcimento dovutogli a titolo di danno differenziale, ha l'onere di dedurre e dimostrare che tale guarigione, a causa della non coincidenza tra le tabelle usate dall'INAIL e quelle utilizzate in ambito civilistico per la stima dell'invalidità permanente, abbia ridotto solo la misura dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore sociale, ma non abbia inciso sul danno biologico e sul relativo credito risarcitorio,che è, altrimenti, da presumersi invariato.

Cass. civ. n. 21230/2016

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Cass. civ. n. 21060/2016

Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso).

Cass. civ. n. 20807/2016

In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.

Cass. civ. n. 20643/2016

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva liquidato il danno all'immagine in favore di una società operante nella grande distribuzione sulla base della sola considerazione che un tale operatore di mercato "mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile": la S.C. ha ritenuto inidonea tale motivazione, in quanto tautologica e priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società).

Cass. civ. n. 17678/2016

In tema di danno non patrimoniale, il riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall'applicazione di queste ultime, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia versato in atti le tabelle milanesi, anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti difensivi conclusionali.

Cass. civ. n. 14940/2016

Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile "ex se", senza che possa essere invocato il "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.

Cass. civ. n. 12146/2016

Il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nelle conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l'operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro.

Cass. civ. n. 10897/2016

In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tenere conto della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento), assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato.

Cass. civ. n. 9367/2016

In tema di applicazione delle cd. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno "jus superveniens" né in via diretta né in quanto e possano assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona

Cass. civ. n. 8037/2016

La sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione

Cass. civ. n. 4025/2016

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.l.vo n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.

Cass. civ. n. 3505/2016

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate

Cass. civ. n. 3260/2016

Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo

Cass. civ. n. 679/2016

In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, dopo avere escluso che la morte del danneggiato fosse riconducibile con certezza, o anche con congrua probabilità, al trattamento sanitario ricevuto dallo stesso danneggiato due anni prima del decesso, dal quale era conseguita una menomazione permanente, aveva ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della aspettativa di vita media, bensì dell'effettiva vita residua goduta dal danneggiato).

Cass. civ. n. 583/2016

È ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale).

Cass. civ. n. 22885/2015

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale con criterio equitativo, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Cass. civ. n. 21087/2015

È viziata la motivazione della sentenza che, nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c. (nella specie, relativa al danno morale patito dai congiunti della vittima di un illecito mortale, riducendo il "quantum" del risarcimento ritenendolo semplicemente eccessivo), rendendo impossibile il controllo dell'"iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione.

Cass. civ. n. 21084/2015

La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice d'appello - in riforma della sentenza di primo grado - aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare).

Cass. civ. n. 20895/2015

Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono.

Cass. civ. n. 20312/2015

In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.

Cass. civ. n. 16992/2015

Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, pur dandosi atto che, dalla vicenda della tragica morte del giovane figlio, la madre ne era uscita distrutta nel corpo, trascinando la propria successiva esistenza tra mille difficoltà e problemi nel solo ricordo, quasi ossessivo, del defunto, aveva, poi, sulla base di tali circostanze, riconosciuto alla medesima il solo danno morale, negandole, però, quello da perdita del rapporto parentale).

Cass. civ. n. 16788/2015

In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica.

In tema di risarcimento del danno biologico, il giudice di merito che proceda alla liquidazione secondo il criterio c.d. "a punto variabile", nel motivare la propria decisione non può limitarsi a generici richiami alle relative "tabelle", dovendo, invece, specificare il valore monetario di base del punto e il grado di invalidità permanente, il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima e le ragioni per cui ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standardizzato.

Cass. civ. n. 12717/2015

In materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non è adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione è solo potenziale.

Cass. civ. n. 9320/2015

In materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittima di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto).

Cass. civ. n. 26897/2014

In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.

Cass. civ. n. 24205/2014

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresì versato in atti dette tabelle. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso avverso la pronuncia sulla liquidazione del danno non patrimoniale proposto dalla parte che, nello spiegare appello, aveva evocato l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla sola liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, facendo, invece, riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, soltanto in comparsa conclusionale, senza peraltro dedurre, in sede di ricorso per cassazione, di aver versato siffatte tabelle nel giudizio di merito).

Cass. civ. n. 24201/2014

In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la nazionalità straniera della vittima, in Italia per ragioni di lavoro).

Cass. civ. n. 23468/2014

Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, sicché, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

Cass. civ. n. 23425/2014

In materia di risarcimento del danno alla salute, l'esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilità per il giudice di ricorrere all'equità, atteso che in via equitativa può determinarsi la misura del risarcimento del danno, non l'esistenza dello stesso.

Cass. civ. n. 23183/2014

In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva liquidato in via equitativa, quale danno biologico terminale patito dalla vittima, rimasta in vita 7 giorni, la somma di euro 2.500,00 "pro die").

Cass. civ. n. 22228/2014

La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni), va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente liquidato il danno biologico "iure hereditatis" rapportandolo all'invalidità permanente totale, come se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita).

Cass. civ. n. 20111/2014

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.

Cass. civ. n. 18161/2014

Nella liquidazione del danno biologico, da effettuarsi con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette "tabelle", valutabili come parametri uniformi per la generalità delle persone salvo personalizzare il risultato al caso concreto, non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale.

Cass. civ. n. 15491/2014

In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte .

Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un sinistro stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile "iure proprio" in favore di tali soggetti, ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dei medesimi ed il fatto illecito.

Cass. civ. n. 5243/2014

In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'"id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.

In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte la componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.

Cass. civ. n. 4447/2014

Le "tabelle" del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3), cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 1361/2014

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se", a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.

Cass. civ. n. 687/2014

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile.

Cass. civ. n. 26205/2013

In tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto.

Cass. civ. n. 22396/2013

Anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca. (Nella specie, relativa all'invio di una mail con espressioni offensive da parte di un lavoratore alla società da cui dipendeva, la S.C. ha rigettato la domanda poiché la comunicazione non era stata esternata al di fuori dell'ambito aziendale).

Cass. civ. n. 21716/2013

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Cass. civ. n. 11950/2013

Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili.

Cass. civ. n. 7128/2013

Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 c.c. - giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 2 Cost. - il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione. In caso, invece, di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che - a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell'illecito - era destinato successivamente ad evolvere (e di fatto si sia evoluto) in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale.

Cass. civ. n. 7126/2013

In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto.

Cass. civ. n. 4043/2013

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi. Ne consegue che la liquidazione del danno da uccisione di un prossimo congiunto è correttamente compiuta dal giudice di merito quando risulti che questi abbia tenuto conto delle circostanze rilevanti del caso concreto, a prescindere dai nomi che abbia usato per indicare i pregiudizi risarciti.

Cass. civ. n. 3290/2013

In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo.

Cass. civ. n. 1025/2013

Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo - un mese - trascorso dalla separazione).

Cass. civ. n. 908/2013

La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio, ma confacente alle proprie attitudini, costituisce un danno patrimoniale, che non è affatto necessariamente ricompreso nel danno biologico, e la cui sussistenza dev'essere accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima non abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica.

Cass. civ. n. 22909/2012

Poiché il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, è illogico ed erroneo il criterio di liquidazione del danno in esame che quantifichi il pregiudizio in misura pari ad una frazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria.

Cass. civ. n. 22280/2012

Il grado percentuale di invalidità permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità permanente accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell'assicuratore sociale.

Cass. civ. n. 20292/2012

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, in un caso di danno da uccisione del prossimo congiunto, aveva liquidato ai congiunti due doversi danni, definiti l'uno morale e l'altro esistenziale).

Cass. civ. n. 10303/2012

Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.

Cass. civ. n. 8557/2012

Le cosiddette "tabelle" uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l'erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all'art. 372 c.p.c..

Cass. civ. n. 7471/2012

Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. (Fattispecie in tema di danno non patrimoniale lamentato da un rappresentante sindacale aziendale, che era stato sanzionato illegittimamente per aver offeso l'onore del datore di lavoro denunciando, nei limiti della verità oggettiva, irregolarità negli appalti, e che aveva allegato genericamente di aver subito discredito nell'ambiente di lavoro e sociale, a causa dell'irrogazione della sanzione disciplinare, poi annullata dal giudice).

Cass. civ. n. 7272/2012

Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).

Cass. civ. n. 4542/2012

L'ente pubblico territoriale, come la persona giuridica e l'ente collettivo in genere, ha titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui inadempimento contrattuale ne leda i diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità. (Principio affermato in fattispecie relativa al danno all'immagine cagionato ad un Comune dalla società incaricata di realizzare una tensostruttura per rappresentazioni, la quale aveva consegnato un'opera tanto viziata da costringere l'ente ad annullare la stagione teatrale).

Cass. civ. n. 4253/2012

Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost..

Cass. civ. n. 3718/2012

Quando la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge (come nel caso di illecito costituente reato), essa prescinde dal rilievo, costituzionale o meno, del diritto leso (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva liquidato in favore della vittima di lesioni personali il danno non patrimoniale derivato dal fatto di avere dovuto, a causa delle lesioni, abbandonare il lavoro svolto da anni, ed adattarsi a svolgerne un altro del tutto diverso).

Cass. civ. n. 2228/2012

La prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dai genitori di un bambino, nato col braccio destro paralizzato a causa della lesione del plesso brachiale avvenuta durante il parto).

Cass. civ. n. 25575/2011

Il danno c.d. esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell'adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali (nella specie, conseguenti ad incidente stradale), sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocabilmente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.

Cass. civ. n. 25222/2011

In tema di risarcimento del danno morale, non è necessario che la somma liquidata a tale titolo sia un'esatta frazione di quella attribuita per il ristoro del danno biologico, essendo invece essenziale che essa sia oggettivamente congrua tenuto conto di tutti gli aspetti della fattispecie ritenuti dal giudice in concreto rilevanti.

Cass. civ. n. 24015/2011

Alla stregua del "diritto vivente" segnato dall'arresto delle Sezioni Unite civili del 2008 (sentenza n. 26972 del 2008), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.

Cass. civ. n. 23739/2011

È erronea e va, pertanto, cassata la sentenza del giudice di merito la quale, dopo aver correttamente affermato che, ai fini del calcolo del danno biologico patito da persona deceduta prima della liquidazione del danno, occorre far riferimento alla effettiva durata di vita del danneggiato (nella specie, deceduto all'età di 73 anni), piuttosto che alla sua possibile vita futura, non abbia poi tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e la morte (nella specie, pari a 1489 giorni), liquidando il danno come nelle ipotesi ordinarie.

Cass. civ. n. 21999/2011

Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (nella specie, il diritto alla salute). Tuttavia, è inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta liquidazione in favore del danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale anzidetto, il quale è una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica.

Cass. civ. n. 19133/2011

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo (nella specie due giorni), la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.

Cass. civ. n. 18641/2011

In tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.p.r. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base a motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva liquidato congiuntamente il danno biologico ed il danno morale secondo le tabelle "milanesi" antecedenti all'arresto delle Sezioni unite civili del 2008; la stessa S.C. ha, altresì, rilevato che le successive tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 – e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale – non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale").

Cass. civ. n. 15414/2011

Nell'ampia ed omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale - che non è possibile ritagliare in ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva - è da ascrivere il danno biologico, il quale ricomprende i danni alla vita di relazione ed estetico, nonché il danno morale, il quale non può, quindi, dar luogo ad un autonomo risarcimento.

Cass. civ. n. 14402/2011

Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dalle anzidette "tabelle" milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.

Cass. civ. n. 12408/2011

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 10527/2011

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi.

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente adempiuto il suddetto onere di allegazione da parte dei genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che avevano domandato il ristoro - in aggiunta al danno morale - anche del danno c.d. esistenziale, allegando a fondamento di tale pretesa la perdita "del piacere di condividere gioie e dolori col figlio" e dei "riti del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l'alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi").

Cass. civ. n. 10125/2011

L'Ordine professionale (nella specie, Consiglio nazionale dei geometri) è legittimato ad agire per domandare il risarcimento del danno non patrimoniale che assuma di aver patito in conseguenza della diffusione di una pubblicazione diffamatoria rivolta indistintamente contro tutti gli appartenenti all'Ordine stesso.

Cass. civ. n. 10107/2011

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.

Cass. civ. n. 9238/2011

In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. (Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale, la quale, ai fini della determinazione della misura del danno esistenziale, aveva tenuto conto delle ripercussioni "massimamente penalizzanti" della malattia sulla vita del danneggiato ed aveva valorizzato la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, quantificando il risarcimento in misura doppia al danno biologico).

Cass. civ. n. 8421/2011

Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici.

Cass. civ. n. 6754/2011

In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il: profilo del danno biologico, a favore del soggetto che e morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.

Cass. civ. n. 6750/2011

Sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le cui diverse sottocategorie hanno una funzione solo descrittiva, è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, ma solo se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali sottocategorie, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto.

Cass. civ. n. 2557/2011

Il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Cass. civ. n. 1410/2011

In materia risarcitoria la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Cass. civ. n. 1072/2011

In caso di lesione dell'integrità fisica - nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro - che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata; il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi. (Nella specie, il S.C. ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale, jure successionis, avendo - in base agli esiti della effettuata ctu medica - il lavoratore subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare, nella percezione dell'infortunato, un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell'estinzione della vita).

Cass. civ. n. 24362/2010

In materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali, il risarcimento dei danni non patrimoniali, spettante ai prossimi congiunti del lavoratore deceduto a causa di patologie contratte sul luogo di lavoro (nella specie, mesotelioma pleurico), richiede la prova, secondo le regole generali, del danno dagli stessi sofferto, non essendo sufficiente allo scopo la produzione di certificazioni che documentano il rapporto con la vittima dell'illecito e non anche il danno sofferto in concreto dal congiunto.

Cass. civ. n. 16018/2010

Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Sulla liquidazione di tale danno, da effettuarsi in via equitativa, può incidere in senso riduttivo l'accertata assenza di convivenza del danneggiato con il congiunto deceduto, quale elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, ma non anche la precarietà delle condizioni di salute del defunto, le cui gravi affezioni o patologie, secondo l' "id quod plerumque accidit", intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti.

Cass. civ. n. 12593/2010

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico
(all'integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p. essendo riferibile a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c., sotto voci distinte, con adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, il danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro).

Cass. civ. n. 3906/2010

Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli artt. 138 e 139 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva).

Cass. civ. n. 3903/2010

Il principio secondo cui, nel caso di sentenza di estinzione del reato per amnistia, il giudice civile, adito per il risarcimento del danno, conserva la piena facoltà di ricostruire il fatto e di accertare, ai fini dell'art. 2059 c.c., se in esso ricorrano gli elementi costitutivi del reato, incontra un limite quando nel giudizio penale sia stato necessario un accertamento di merito per l'applicazione della amnistia, come nell'ipotesi in cui l'amnistia è la conseguenza dell'esclusione di circostanze aggravanti o del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. (Nella specie la S.C. ha, comunque, riconosciuto che il giudice di merito civile aveva esaminato e ritenuto provato il fatto illecito).

Cass. civ. n. 3581/2010

Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un congiunto, non possono essere assunti come parametri di valutazione quelli previsti dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 497, dettato a proposito dell'incidente della funivia del Cermis in data 3 febbraio 1998; prescindendo, infatti, dal rilievo che si tratta di indennizzi speciali, attribuiti dallo Stato a causa della particolarità dell'illecito, il tetto di 3,8 miliardi di lire ivi previsto non esprime il risarcimento del solo danno morale, bensì il limite massimo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'intero nucleo familiare di ogni singola vittima.

Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa "personalizzata", la composizione della famiglia nella sua globalità; per cui - pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro - non è illogico affermare che la perdita di un congiunto è meglio tollerata nell'ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l'unico familiare o parente esistente.

Cass. civ. n. 702/2010

Ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto.

Cass. civ. n. 23734/2009

Il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta anche nel caso di concorso di colpa, qualora l'illecito rivesta oggettivamente gli estremi del reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti ovvero configuri altra fattispecie di risarcibilità prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che l'eventuale accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull'entità della liquidazione dei predetti danni.

Cass. civ. n. 23053/2009

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest'ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. (Nella specie, in cui la persona vittima di un incidente stradale era deceduta nei giorni successivi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della sua aspettativa di vita media, bensì in relazione all'effettiva vita residua goduta).

La liquidazione del danno morale "iure proprio" sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l'inquadramento del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico.

Cass. civ. n. 20684/2009

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato e l'improponibilità o improcedibilità dell'azione penale non costituiscono impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese le eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, con riferimento al caso in cui un pensionato si era visto domandare da un impiegato di un ente previdenziale, in esecuzione di una circolare interna dell'istituto, un documento non necessario per effettuare l'accredito della pensione sul suo conto corrente bancario, ha confermato sul punto la sentenza impugnata, con la quale era stato escluso che la suddetta condotta potesse integrare, sul piano psicologico, gli estremi del reato di rifiuto di atti d'ufficio e che, di conseguenza, il soggetto passivo dell'omissione potesse pretendere il ristoro del danno non patrimoniale).

Cass. civ. n. 14551/2009

Il danno non patrimoniale, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. Pertanto, in caso di perdita di un familiare, la liquidazione del danno non patrimoniale subito da un congiunto affetto da sordomutismo non può non tener conto della particolare condizione del danneggiato, trattandosi di persona avente una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, e rispetto alla quale la perdita di un familiare, soprattutto se convivente, se non comporta sofferenze morali maggiori, determina comunque un "vulnus" particolare ed ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi.

Cass. civ. n. 12326/2009

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto "tanatologico", nel caso che la morte (nella specie, in esito ad un infortunio "in itinere") segua le lesioni dopo breve tempo, riguardando il bene giuridico della vita, diverso da quello della salute (in quanto la perdita della vita non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute), non rientra nella nozione di danno biologico recepita dall'art. 13 del D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica", suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l'assicurazione sociale del danno biologico. Ne consegue che non è risarcibile la domanda proposta "iure hereditatis" dagli eredi del "de cuius" nei confronti dell'INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita".

Cass. civ. n. 8703/2009

In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. (In applicazione del riportato principio la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni asseritamente provocati dal tardivo annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale).

Cass. civ. n. 3357/2009

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un prossimo congiunto occorre di norma tenere conto dell'età della vittima, giacché tanto maggiore sarà quest'ultima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà l'anticipata sofferenza dei congiunti. Tuttavia tale regola non è inderogabile, in quanto il giudice di merito - con motivato apprezzamento delle circostanze concrete - ben può ritenere che le ridotte speranze di vita della vittima, a causa di patologie patite già prima del fatto illecito, non abbiano influito sull'entità del danno non patrimoniale sofferto dai superstiti, come nel caso in cui quest'ultimo sarebbe andato comunque scemando col tempo, fino a svanire, anche nell'ipotesi in cui la vittima al momento della morte avesse avuto una speranza di vita pari a quella media considerata dalle tabelle in uso presso i vari uffici giudiziari.

Cass. civ. n. 469/2009

Nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.

Cass. civ. n. 458/2009

Il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno morale e non come danno biologico terminale, attesane l'inidoneità - essendo stato l'intervallo di tempo tra il sinistro e la morte di tre giorni ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale).

Cass. civ. n. 29191/2008

In caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato. Anche la morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore; la riduzione non opera, però, sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado odi appello, se sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito dell'intervenuta morte.

Nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico).

Cass. civ. n. 28423/2008

Il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito. Ne consegue che la liquidazione di un danno definito "morale" e derivante da morte del prossimo congiunto, effettuata dal giudice di merito prima della sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite (con la quale, sopendo i precedenti contrasti, si è stabilito che il danno non patrimoniale ha natura omnicomprensiva e non limitata alla sofferenza psichica transeunte), non è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, se non risulti in modo inequivoco che attraverso essa il giudice di merito abbia inteso risarcire unicamente la sofferenza morale transeunte.

In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale jure haereditatis, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. (Nella fattispecie a causa di un grave incidente stradale la vittima aveva perso la vita quaranta ore dopo il sinistro e non era stata fornita la prova del suo stato di lucidità nella breve frazione temporale di sopravvivenza).

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da morte del prossimo congiunto), la necessità per il giudice di merito di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del risarcimento) non significa affatto che il giudice debba sempre e comunque aumentare i valori risultanti dalle eventuali tabelle adottate dall'ufficio giudiziario cui appartiene, ma significa che tale variazione equitativa è necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie.

La morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico vero e proprio. Quest'ultimo pregiudizio tuttavia sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificamente allegata con l'atto introduttivo del giudizio.

Cass. civ. n. 28407/2008

Nella liquidazione del danno morale provocato dalla morte di un prossimo congiunto il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare. Alla luce di questo principio deve ritenersi illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, dopo avere determinato l'ammontare del danno, ne riduca l'importo in considerazione del fatto che gli aventi diritto siano sopravvissuti soltanto pochi anni alla morte del loro congiunto.

Cass. civ. n. 26972/2008

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge» e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito; distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.

La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale).

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di «danno esistenziale» inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel «danno esistenziale» si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.

Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fieni della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Cass. civ. n. 25157/2008

La persona umana ed i suoi diritti fondamentali costituiscono un unicum inscindibile. Pertanto, quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale (altrimenti detto «danno morale), uno ed unitario è il danno ed uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessità che il giudice di merito, nella liquidazione di esso, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito.

Cass. civ. n. 25010/2008

Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 c.c., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n, 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di «danno ambientale» ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.

Cass. civ. n. 23725/2008

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sé, una duplicazione di risarcimento. Tuttavia, essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento, e deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.

Cass. civ. n. 5282/2008

In tema di liquidazione del danno morale derivante da omicidio colposo del medico, incorre in un vizio logico, rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., la motivazione del giudice del merito che riduce l'entità del risarcimento in favore dei genitori del giovane figlio suicida, già affetto da grave stato di disagio psichico, sulla base dell'erroneo assunto secondo cui sarebbe riscontrabile una minore intensità nel rapporto affettivo tra genitore e figlio psicotico, rispetto al rapporto tra familiari tutti nel pieno possesso delle facoltà intellettive, e di conseguenza una minore sofferenza per la scomparsa del congiunto, essendo, anzi, vero che, secondo l'id quod plerumque accidit gravi affezioni o preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti, come può presuntivamente desumersi anche dalla quantità e qualità di cure prodigate all'infermo.

Cass. civ. n. 24745/2007

La lesione del diritto alla salute esige un ristoro integrale anche quando ha ad oggetto il danno psichico conseguente alla morte di un parente od un congiunto. Deve, pertanto, censurarsi il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica dovuto a perdita parentale già riconosciuto dal giudice di primo grado ed escluso dal giudice d'appello rifiutando di dare corso alla consulenza medico-legale, idonea a fornire la prova scientifica della compromissione dell'integrità psico-fisica lamentata.

Cass. civ. n. 22338/2007

Ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua.

Cass. civ. n. 22020/2007

La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale; sicché, ai fini del risarcimento di detto danno, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Cass. civ. n. 21976/2007

Il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo. Inoltre, sia il danno biologico sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza.

Cass. civ. n. 17464/2007

La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico. (Nella fattispecie, pur avendo il c.t.u. stimato nella misura del 5 per cento l'incidenza del pregiudizio sulla capacità lavorativa specifica, il giudice di merito aveva escluso che tale danno fosse configurabile come patrimoniale e l'aveva ricondotto nell'ambito del danno biologico. La S.C., cassando la sentenza, ha affermato il principio espresso in massima).

Cass. civ. n. 17177/2007

In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita In ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere iure hereditatis Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi.

Cass. civ. n. 14852/2007

Il danno alla vita di relazione, consistente nella impossibilità o difficoltà per il danneggiato di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, è risarcibile quale danno non patrimoniale all'interno della categoria non del danno morale, ma del danno biologico, come autonoma componente del danno alla salute, da valutarsi distintamente nella determinazione complessiva della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno alla vita di relazione e della sua risarcibilità,è necessario che il richiedente abbia quanto meno allegato l'esistenza di tale autonoma categoria di danno nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo sufficiente a tale scopo domandare genericamente il risarcimento del danno biologico iure proprio e non potendo l'autonoma allegazione essere formulata per la prima volta in appello, ostandovi il divieto di introdurre domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 14766/2007

La condotta penalmente rilevante, tenuta dall'amministratore di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, è di per sé idonea a legittimare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed all'immagine proposta dall'ente, a prescindere dalla circostanza che i fatti commessi dal responsabile abbiano avuto o meno diffusione sui mezzi di informazione.

Cass. civ. n. 12929/2007

Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. Conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso.

Cass. civ. n. 12247/2007

Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico, le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (cosiddette condizioni soggettive).

Cass. civ. n. 10823/2007

In tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima — nella specie, figlio e nipoti conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale —, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita.

Cass. civ. n. 10441/2007

Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. Il medesimo criterio va adottato anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al correlato risarcimento del danno riconducibile all'art. 2059 c.c., trattandosi di situazione analoga e addirittura sovrapponibile.

Cass. civ. n. 6946/2007

La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis. (Nella specie la S.C. ha escluso la risarcibilità del danno biologico conseguente alla morte per il breve lasso di tempo che era intercorso fra l'evento lesivo e la morte — due ore in cui il danneggiato era rimasto in vita lucido di mente —.

Cass. civ. n. 3760/2007

Il danno morale subito dalla persona deceduta in seguito alla lesione penalmente rilevante è trasmissibile agli eredi come posta risarcitoria non patrimoniale, trasmissibile iure hereditatis. (Nella specie, deceduta la madre in seguito alle gravi ferite riportate per un investimento stradale, i figli avevano proposto azione di danni: la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato e disposto il rinvio perché la corte di merito renda anche per questo satisfattivo il risarcimento alla vittima, trasmissibile agli eredi come credito ereditario).

Cass. civ. n. 3758/2007

... il danno biologico subito direttamente dal coniuge della vittima va accertato sulla scorta di elementi oggettivi, quale la documentazione sanitaria, e non può consistere, nella deduzione di una generica lesione dell'integrità psichica determinata dalla perdita del coniuge, da accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio, in questo tale lesione per essere rilevante deve comunque comportare una assistenza sanitaria documentabile.

Cass. civ. n. 2311/2007

La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto lesione psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno biologico, ma può costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell'ambito dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subìto.

Cass. civ. n. 1203/2007

In conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto. Ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, e, inoltre, l'accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare — come nella specie — un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente sulla liquidazione dello stesso.

Cass. civ. n. 23918/2006

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto. Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, è legittimo, purché il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie e dando atto di non aver applicato i valori tabellari con mero automatismo. (Nella specie, relativa a giovane donna danneggiata da inadeguato intervento chirurgico per enucleazione di adenoma mammario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno morale nella misura della metà del danno biologico, adottando la frazione più alta contemplata dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma).

Cass. civ. n. 18489/2006

Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva — o presumibilmente in futuro avrebbe svolto — un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito.

Cass. civ. n. 15760/2006

In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell'approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la stima del danno biologico, che
consiste nella lesione dell integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale. (Nella specie, la Corte d'appello in relazione a un sinistro avvenuto in Taormina aveva riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva fatto applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, «perché prive di generalità e di certezza». La S.C. ha cassato la sentenza di appello, rilevando che le tabelle milanesi, essendo quelle statisticamente maggiormente testate, orientano in modo statisticamente più egualitario delle tabelle del tribunale di Messina, indicando un criterio generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'«ammontare preciso» del risarcimento).

Cass. civ. n. 13754/2006

Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. Atteso il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d'animo che, come tale, non può essere accertato con metodi scientifici, né provato in modo diretto, se non in casi eccezionali, il danno morale dei prossimi congiunti deve essere accertato anche sulla base di indizi che consentano di pervenire a una sua prova presuntiva.

Cass. civ. n. 11947/2006

La quantificazione del danno morale deve essere effettuata sulla base di una valutazione equitativa una volta che ne sia dimostrata tuttavia la sua sussistenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito hanno rispettato il predetto criterio richiamando regole di comune esperienza in base alle quali una inabilità permanente del dieci per cento non può avere ripercussioni psichiche nei confronti dei genitori della persona lesa.

Cass. civ. n. 11761/2006

Nell'accezione generica di danno esistenziale, che non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge ed assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale l'interesse del soggetto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento a tutela delle norme di cui agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e si distingue sia dall'interesse alla salute (protetto dall'art. 32 e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).

Cass. civ. n. 11039/2006

Il danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri. Il danno morale costituisce, invece, autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.

Cass. civ. n. 9959/2006

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato a questo titolo trenta milioni di lire in relazione al danno patito dalla vittima, deceduta 33 giorni dopo il fatto dannoso).

Cass. civ. n. 6572/2006

Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo, e nella valutazione delle prove.

Cass. civ. n. 6088/2006

In tema di liquidazione equitativa del danno biologico (come del danno morale) ed in ipotesi di ricorso ai criteri standardizzati e predefiniti delle cosiddette tabelle, il giudice del merito deve procedere necessariamente ad un'opera di adeguamento delle stesse al caso concreto, in modo da tenere conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta al fine di rendere il risarcimento adeguato al caso specifico; mentre l'adozione di un valore di partenza certo (punto liquidativo tabellare) esime il giudice dal motivare sul procedimento di formazione di tale valore, l'adozione di criteri correttivi relativi al caso concreto non deve impedire di ricostruire l'ammontare del risarcimento riconosciuto sulla base di calcoli matematici che rendano comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, così che costituisce errore di diritto ridurre la liquidazione del danno morale in considerazione della concorrente responsabilità del danneggiato dato che detto concorso deve essere considerato non ai fini della liquidazione del danno ma solo allorquando si deve stabilire la percentuale dell'importo complessivo del danno che deve essere risarcita in base alle percentuali di responsabilità del danneggiante e del danneggiato.

Cass. civ. n. 4980/2006

Il danno morale, per la sua natura, è collegato intimamente alla entità ed intensità della sofferenza, sicché qualunque criterio di liquidazione, puramente equitativo o tabellare, deve essere «personalizzato» ed adeguato al caso concreto; inoltre, con riguardo anche a tale tipo di danno derivante da infortunio sul lavoro, la valutazione da compiere in sede giudiziale in funzione della liquidazione non può essere astratta o meramente simbolica, dovendosi, invece, tener conto delle concrete modalità dell'infortunio e della gravità della colpa del datore di lavoro, nonché delle conseguenze psichiche permanenti, eventualmente individuate anche in virtù di apposita consulenza medico-legale.

Cass. civ. n. 4020/2006

In caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, il giudice è tenuto a verificare se le lesioni accertate, oltre ad incidere sulla salute del soggetto, abbiano anche ridotto la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito, attribuendo in tal caso due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica. Nell'ambito delle somme liquidate per la prima voce, è quindi precluso al giudice individuare e disaggregare la componente riferibile alla perdita della capacità lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di surrogazione dell'Inail su parte delle somme liquidate al danneggiato a titolo di danno biologico).

Cass. civ. n. 3181/2006

L'uccisione di un congiunto provoca una lesione dell'interesse, di rilievo costituzionale, alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia. Il danno non patrimoniale, e non suscettibile di una valutazione monetaria di mercato, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Cass. civ. n. 24451/2005

Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico per fatto illecito da circolazione stradale ex artt. 1226 e 2056 c.c., le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (c.d. condizioni soggettive), sicché l'applicazione di un automatismo tabellare del punto economico, corretto esclusivamente dal fattore età, è lesiva del diritto all'integrale risarcimento del danno nel singolo caso concreto effettivamente subito dal danneggiato. (In applicazione del suindicato principio la S.C., nell'osservare che l'art. 5 legge n. 57 del 2001 ha recepito la nozione composita del danno biologico e i criteri di relativa valutazione mediante l'utilizzazione delle tabelle in precedenza affermatesi nella prassi, ha cassato la sentenza dei giudici di merito che, con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della suindicata legge, in conformità alle indicazioni della CTU, aveva liquidato il danno sulla base della componente biologica della perdita della capacità lavorativa generica, stimata nella misura di 13 punti su un'invalidità del 40 per cento, senza procedere né alla considerazione di un punteggio comparato, né alla valutazione delle condizioni soggettive — e in particolare della circostanza che la vittima, di giovane età, era addetta ad una casa editrice ed esplicava attività intellettuale prevalente su quella manuale — altresì prescindendo dalla considerazione delle perdite esistenziali ed interrelazionali prospettate dalla abbondante documentazione medica versata in atti).

Cass. civ. n. 15223/2005

In tema di liquidazione del danno biologico, é consentito al giudice del merito di valutare separatamente l'invalidità temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.

Cass. civ. n. 8568/2005

In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto della Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (la cui inosservanza configura violazione di legge), e, dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta Corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell'importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l'importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionale assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

Cass. civ. n. 729/2005

Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (In applicazione di siffatto principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato il socio di una società cooperativa a risarcire agli amministratori della società il danno non patrimoniale loro cagionato con esposti lesivi della loro reputazione professionale, ritenendo irrilevante che la diffamazione non fosse stata accertata in sede penale).

Cass. civ. n. 15568/2004

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto della gravità del reato e del paterna d'animo subito dalla vittima. La concreta determinazione dell'ammontare del danno, che non può in ogni caso essere compiuta con riferimento ai valori medi adottati dall'ufficio giudiziario per casi consimili, rimane insindacabile in sede di legittimità qualora il giudice dia conto d'aver considerato questi fattori ed il giudizio sia congruente al caso (con adeguamento del danno alle singole realtà individuali in considerazione degli aspetti relazionali tra superstiti e defunto e conseguente riconoscimento ai parenti più prossimi o conviventi di un risarcimento maggiore, sul presupposto — desunto dalle comuni regole di esperienza — che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associ la convivenza), e la determinazione non risulti palesemente sproporzionata per difetto od eccesso.

Cass. civ. n. 15408/2004

In tema di risarcibilità del danno biologico, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

Cass. civ. n. 15001/2004

Ai fini della liquidazione del danno morale subito dal familiare superstite per la morte di un figlio legittimamente si prende in considerazione, quale elemento atto a «personalizzare» l'ammontare del danno risarcibile in considerazione della fattispecie concreta, il numero dei figli (e, rispettivamente, dei fratelli) sopravvissuti, in quanto, ferma comunque l'immensità del dolore derivante dalla perdita di un figlio, spiega la sua rilevanza ai fini della necessaria operazione atta a ricondurre la sofferenza subita ad una somma di denaro la maggiore o minore possibilità di riversare su altri figli (o fratelli) e di poter ricevere da altri figli (o fratelli) una affettività analoga a quella irrimediabilmente perduta.

Cass. civ. n. 13634/2004

Il danno morale subito dai prossimi congiunti di un minore colpito da una grave menomazione alla nascita (nel caso di specie, trattatasi di un bambino nato con una lesione irreversibile all'estetica e alla funzionalità del braccio sinistro, provocata da una errata manovra di disimpegno e di estrazione del feto alla nascita), individuabile nel vedere quotidianamente il proprio figlio «diverso dagli altri» per la menomazione che lo affligge e di vederlo a propria volta soffrire per la propria «diversità», è in re ipsa e non necessita di specifici elementi probatori.

Cass. civ. n. 13066/2004

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno morale del danneggiato conseguente all'illecito sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità ove il giudice del merito dia del medesimo conto, la valutazione risulti congruente al caso, e la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata.

Cass. civ. n. 10816/2004

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, a condizione che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale.

Cass. civ. n. 10482/2004

In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l'autonomia tra il giudizio penale e quello civile, in quest'ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana con i mezzi di prova peculiari del processo civile. Non è possibile peraltro l'estensione di detto principio alle ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva, in cui il legislatore non ha previsto una presunzione di colpa, essendo la responsabilità del danneggiante fondata solo sull'elemento materiale indipendentemente dal comportamento, pur diligente, del danneggiante. In tal ultimo caso pertanto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che il giudice accerti anche la colpa al fine di ritenere sussistente il reato.

Cass. civ. n. 8333/2004

Le sofferenze indotte dalla perdita del congiunto a causa di illecita condotta altrui, pur potendo attingere un grado di incommensurabile intensità, danno luogo solo in ipotesi remota alla lesione dell'integrità psicofisica degli stretti congiunti della persona deceduta. Pertanto ai fini del risarcimento del danno alla salute occorre che l'attore almeno prospetti che sia insorta malattia in senso tecnico, ancorché il relativo accertamento possa essere demandato, se del caso, alla consulenza tecnica d'ufficio.

Cass. civ. n. 7980/2004

La lesione del diritto alla salute e di ogni altro valore inerente alla persona costituzionalmente garantito costituisce un evento immanente, ovvero interno, al fatto illecito, e ne comporta pertanto il relativo risarcimento, indipendentemente dai riflessi patrimoniali che da tale lesione conseguano, integranti voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva.

Cass. civ. n. 6383/2004

Qualora la lesione dell'integrità fisica e psichica si manifesti in forme suscettibili di alterare o deturpare l'aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno biologico, del quale costituisce una componente, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, liquidando il danno per il grave pregiudizio estetico derivante dalle vistose cicatrici conseguenti ad un incidente stradale non autonomamente rispetto al danno biologico ma come componente di esso, utilizzando però parametri superiori rispetto al criterio base del valore medio del punto di invalidità e correlati alla necessità di personalizzazione del danno

Cass. civ. n. 4754/2004

I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari iure hereditatis del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, nè alla proponibilità di tale domanda da parte degli eredi osta la presentazione di altra domanda, volta a conseguire iure proprio nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento del danno morale, e dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del congiunto.

Cass. civ. n. 4359/2004

Non è ostativo al risarcimento del danno non patrimoniale il fatto che la responsabilità dell'autore del fatto illecito non sia stata accertata in concreto in un procedimento penale, in quanto — come affermato da Corte cost. con sentenza n. 233 del 2003 — l' interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. esige che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p. non sia limitato alla ricorrenza di una fattispecie concreta di reato, ma, più in generale, comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che ai funi civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.

Cass. civ. n. 3868/2004

Il danno alla salute (o «danno biologico») comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro la impossibilità o difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima.

Cass. civ. n. 3806/2004

In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.

Cass. civ. n. 3549/2004

Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito; la valutazione in ordine alla sussistenza e all'ammontare di tale pregiudizio costituisce valutazione di merito, sottratta alla sindacabilità in cassazione ove adeguatamente motivata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte di una documentazione attestante una cura per forma depressiva reattiva eseguita dai genitori della vittima di un incidente stradale, aveva ritenuto tale documentazione inidonea a provare il nesso causale, in quanto avente contenuto generico e non proveniente da uno specialista in psichiatria).

Cass. civ. n. 19057/2003

Riportata la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2049 c.c.), e ritenuto che il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesioni di valori della persona umana costituzionalmente protetti, poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c., e non dall'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali.

Cass. civ. n. 17429/2003

Nel giudizio di equità da parte del giudice di pace, venendo in gioco una equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni, secondo i principi generali) il pregiudizio subito (essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito); come pure — e per lo stesso principio di non vincolatività della norma ordinaria sostanziale — può ritenere di non liquidare il danno morale soggettivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso sia risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., se a questa conclusione porta il principio di equità elaborato per la decisione della fattispecie concreta. Resta invece escluso che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, possa ritenere non risarcibile il danno non patrimoniale da lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto, giacché in questo caso sarebbe violata la norma costituzionale di riferimento, al rispetto della quale egli è, in ogni caso, tenuto.

Cass. civ. n. 14645/2003

Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno biologico, deve fare ricorso al criterio equitativo (artt. 2056 e 1223, c.c.), considerando le circostanze del caso concreto — specificamente, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, le condizioni sociali e familiari del danneggiato — valutato in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente del danneggiato; nell'operare questa valutazione, il giudice può anche ispirarsi a criteri predeterminati, e standardizzati, quali le tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari; che assumono quale parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ma, poiché dette tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115, c.p.c., né sono recepite in norme giuridiche, qualora faccia ricorso ad esse, deve congruamente motivare sulle modalità della loro applicazione al caso concreto. (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio sul lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva congruamente fatto riferimento alle risultanze della c.t.u. ed a tutte le circostanze di riferimento indicate nel suindicato principio di diritto).

Cass. civ. n. 12124/2003

Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. e, dunque, del nesso di causalità tra azione ed evento (sotto il profilo della propagazione intersoggettiva delle conseguenze del medesimo fatto illecito), del collegamento giuridico tra fatto e conseguenze dannose (laddove la risarcibilità va estesa ai danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della c.d. regolarità causale), dell'elemento soggettivo (laddove la prevedibilità dell'evento dannoso è insita nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare).

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognotiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Cass. civ. n. 11704/2003

Il danno biologico, come danno alla salute, va valutato sia in riferimento alla invalidità temporanea che in riferimento all'invalidità permanente, ed è consentito al giudice del merito liquidare il danno biologico valutando separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare dei risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno, in quanto la liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente dal danneggiato, non comporta la duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, ma si risolve nell'adozione di un criterio di liquidazione
ammissibile, se il riferimento all'inabilità temporanea e all'invalidità permanente non è finalizzato all'individuazione della diminuita capacità di guadagno del danneggiato, criterio non utilizzabile per la liquidazione del danno biologico, ma all'individuazione di periodi diversi, che corrispondono ad una diversa intensità della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, ai quali rapportare la liquidazione equitativa di un danno, risarcibile per equivalente con una prestazione patrimoniale, atta a reintegrare un valore leso che non ha in sé immediata natura patrimoniale.

Cass. civ. n. 11003/2003

Il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte (c.d. danno terminale ) è un danno nel quale, stante la tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato ; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso.

Cass. civ. n. 10986/2003

In tema di risarcimento del danno morale, la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria del prossimo congiunto dell'offeso, in termini di automatismo o anche solo di "notorio", occorrendo, di volta in volta, verificare l'intensità — all'attualità — del legame affettivo, oltre al livello di incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sulla relazione con il congiunto (se essa sia stata, cioè, tale da comprometterne lo svolgimento).

Cass. civ. n. 10022/2003

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la liquidazione del danno morale, poiché ha natura satisfattoria della sofferenza determinata dall'illecito, integrante anche reato, va effettuata unitariamente in relazione al singolo fatto illecito (cioè al singolo reato), senza che possa scomporsi in varie voci, in relazione ad esempio ad un danno per inabilità permanente e ad un danno per invalidità temporanea.

Cass. civ. n. 8828/2003

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma, in quanto danno-conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un valore (non economico, ma) personale, costituito dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali essi normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo. Da tanto discende che, non essendo configurabile nella specie un danno in re ipsa, esso deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che, peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato), venendo in considerazione un pregiudizio che, diversamente dal danno morale soggettivo, si proietta nel futuro, e dovendosi inoltre avere riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile.

Cass. civ. n. 8827/2003

... È dunque escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. -, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

Cass. civ. n. 8204/2003

È danno biologico risarcibile (inteso come danno conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita per il danneggiato di utilità dell'esistenza determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita (indipendentemente da quell'intervallo di tempo che pur sempre, anche se minimo, intercorre tra la causa della morte e la morte stessa), cosicché, perché sia ipotizzabile un danno biologico, risarcibile agli eredi "iure hereditatis" (essendo esso pur sempre una perdita nel patrimonio del defunto delle utilità economiche che gli spettavano a compensazione delle minorazioni subite), occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente affinché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria, atteso che solo in tal caso nasce nel patrimonio del defunto il diritto di credito. La valutazione della entità del danno, in siffatta
ipotesi, viene correttamente commisurata alla speranza di vita futura, e quindi alla durata della vita media, restando priva di rilievo la durata effettiva della vita, in quanto il rilievo accordato a tale ultima circostanza si porrebbe in contrasto, sotto il profilo logico-giuridico col carattere non patrimoniale del danno di cui trattasi, consistente nel quantum di menomazione dell'integrità psicofisica, giacché è solo la perdita patrimoniale che va calcolata in relazione alla incidenza sulla capacità di produrre reddito in futuro.

Cass. civ. n. 8169/2003

Il danno morale, che attiene alla lesione della integralità morale della persona umana, è ontologicamente autonomo rispetto al danno biologico, e pertanto non può essere considerato come un minus rispetto ad esso, con la conseguenza che la quantificazione automatica del danno morale come quota del danno biologico al quale il primo si accompagna è illogica e potenzialmente riduttiva.

Cass. civ. n. 7632/2003

Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa «puro» sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente «personalizzati», ovvero adeguati al caso concreto.

Cass. civ. n. 7281/2003

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso di cui all'art. 2051 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Cass. civ. n. 6291/2003

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno.

Cass. civ. n. 3414/2003

In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio cosiddetto «tabellare», la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.

Cass. civ. n. 1205/2003

La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. rientra nei poteri del giudice del merito. Ne consegue che, nella ipotesi in cui la Corte di tassazione, avendo ritenuto illegittima la liquidazione del danno biologico effettuata con riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, abbia cassato con rinvio la relativa decisione di merito, non limitandosi, peraltro, ad una valutazione in negativo del criterio seguito, ma indicando altresì in positivo uno dei criteri legittimi di valutazione equitativa di detto danno — quello del c.d. punto di invalidità —, tale indicazione non può avere efficacia vincolante per il giudice di rinvio, che può legittimamente adottare altri criteri.

Cass. civ. n. 737/2003

In tema di valutazione equitativa del danno biologico compiuta sulla scorta di parametri desunti dalle tabelle elaborate in base a precedenti liquidazioni, il giudice, che determini il valore punto in relazione all'entità delle lesioni e all'età del soggetto leso, non è tenuto a prendere in esame altre circostanze astrattamente idonee ad incidere sulla valutazione, se non siano state specificamente dedotte dal danneggiato per ottenere una liquidazione diversa da quella corrispondente ai valori medi.

Cass. civ. n. 484/2003

La liquidazione del danno biologico deve essere effettuata in base al criterio equitativo di cui agli artt. 1223 e 2056, c.c., potendo il giudice ispirarsi anche a criteri standardizzati e predeterminati, assumendo quale parametro un determinato valore medio per punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari purché ciò attui flessibilmente, deferendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico, essendo però necessario che egli motivi congruamente in ordine all'adeguamento della regola ponderale alle circostanze del caso concreto, ovvero alla gravità delle lesioni, agli eventuali postumi permanenti, all'età, all'attività svolta, alle condizioni sociali e familiari del danneggiato. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado, riducendo il valore del punto di invalidità, senza motivare sulle ragioni giustificatrici di siffatta riduzione).

Cass. civ. n. 8/2003

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, che si pretende venga indennizzato deve essere di volta in volta accertato e non può considerarsi conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo; peraltro, quando trattasi di danno non patrimoniale, la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni ed a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 c.c., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001), sempre che — ad evitare che la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria — il giudice di merito fornisca nella motivazione del decreto, che può assumere anche caratteri di sommarietà, indicazioni sui criteri che lo hanno guidato nel giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento.

Cass. civ. n. 4/2003

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato ha l'onere di dedurre e dimostrare il pregiudizio subito, non essendo configurabile un danno in re ipsa, fermo restando che, secondo i principi generali, tale prova può essere data per presunzioni, soprattutto quando si invochi la riparazione del danno non patrimoniale, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una dimostrazione diretta; ne consegue che — posto che la prova per presunzioni non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro, secondo criteri di regolarità causale (id quod plerumque accidit) — l'attribuzione di equa riparazione, per danno morale consistente nei menzionati turbamenti psichici, è legittima allorché si correli all'accertamento dell'eccessiva durata della causa ed all'individuazione dell'entità del superamento del termine ragionevole, ed inoltre tenga conto dell'oggetto della contesa e delle posizioni delle parti, e così esprima, quantomeno implicitamente, un convincimento di probabilità del prodursi di quel danno, secondo criteri di normalità causale (quantificandolo poi in misura coerente con i dati considerati).

Cass. civ. n. 15809/2002

In materia di responsabilità civile, il pregiudizio alla vita di relazione costituisce un aspetto del danno biologico che, ove ritenuto nel caso concreto sussistente, va autonomamente valutato nella determinazione complessiva della somma da liquidarsi al danneggiato a titolo di risarcimento.

Cass. civ. n. 9556/2002

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto).

Cass. civ. n. 2589/2002

In tema di risarcimento del danno alla persona, anche dopo l'entrata in vigore delle riforme Snail ed Rca (rispettivamente, D.L.vo n. 38/2000 e L. n. 57/2001, che «provvisoriamente e sperimentalmente», recepiscono la definizione di danno biologico), deve ritenersi tuttora applicabile il principio secondo il quale la capacità lavorativa generica è fatto che attiene alla qualità ed all'integrità della salute umana, sicché il danno biologico — inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica subita dal soggetto — ne determina, illico et immediate, una riduzione (o perdita) contestuale, tale riduzione (o perdita) essendo intrinseca ed «interna» alla lesione alla salute, tanto da essere valutata unitariamente, all'interno di tale danno, con criteri areddituali, inerendo al valore dell'uomo come persona; il parametro «areddituale» della capacità lavorativa generica non può, tuttavia, essere utilizzato come presunzione di una possibilità di futura occupazione, da porsi in compensazione rispetto alla totalità del danno accertato, in mancanza dei presupposti di legge. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'accertamento della perdita totale della capacità lavorativa specifica, aveva presunto che il danneggiato potesse esplicare in futuro altre attività lavorative sulla base della residua capacità generica ed aveva perciò ridotto il danno patrimoniale da lucro cessante accertato).

Cass. civ. n. 15034/2001

Costituisce danno biologico anche la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni di vita, ed un tale pregiudizio deve essere risarcito al danneggiato ancorché quest'ultimo non ne abbia risentito alcun danno patrimoniale.

Cass. civ. n. 10980/2001

Ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, deve considerarsi verificato nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza (o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza), pur dovendosi tener conto della sua natura istantanea o permanente dell'illecito, o della sua reiterazione. Ne consegue che la liquidazione del danno deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso.

Cass. civ. n. 10291/2001

Ai prossimi congiunti (nella specie, madre) dell'offeso da lesioni colpose, spetta il risarcimento per danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 c.c., in quanto detto danno riflesso trova causa adeguata nel fatto del terzo, sicché il congiunto è legittimato iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.

Cass. civ. n. 6895/2001

I postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona (nella specie, alterazione della armonica fisionomia del viso), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale allorché, pur determinando una cosiddetta «micropermanente» sul piano strettamente biologico, eventualmente provochi negative ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare, sì da non identificarsi con il danno biologico.

Cass. civ. n. 5910/2001

Nel liquidare il danno biologico il giudice del merito può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo puro, tenendo, però, conto di tutte le circostanze del caso concreto; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.

Cass. civ. n. 4733/2001

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso; pertanto, è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi. Detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravità delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.

Cass. civ. n. 116/2001

In conseguenza della morte della persona cagionata da reato, ciascuno dei suo familiari prossimi congiunti fa valere per il risarcimento del danno un autonomo diritto, sicché il danno dev'essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ciascuno patito per effetto dell'evento lesivo. Ciò include che il giudice possa procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Cass. civ. n. 15859/2000

Nella nozione di danno biologico (che trova la sua fonte di tutela nell'art. 32 della Costituzione e nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio ed al danno morale, che sono tipiche figure di «danno-conseguenza») rientrano tutte le ipotesi di danno «non reddituale—, e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica. Questi ultimi, in particolare, costituendo lesione di un generico modo di essere del soggetto, non attengono in alcun modo al piano della concreta produzione di reddito, sostanziandosi, viceversa, in una menomazione della salute in senso lato, risarcibile come tale e non come perdita patrimoniale derivante dalla generica capacità lavorativa di cui ogni soggetto dispone in aggiunta (o in sostituzione) alla capacità lavorativa specifica.

Cass. civ. n. 15330/2000

La norma sul danno morale di cui all'art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell'agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori «integrali» di cui alla «Generalklausel» di cui all'art. 2043 del codice civile, e non ha, pertanto, natura indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell'evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Cass. civ. n. 15022/2000

Nei casi d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile accertare se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine della liquidazione dei danni morali.

Cass. civ. n. 14752/2000

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto della gravità del reato e del patema d'animo subito dalla vittima. Quando il giudice dia conto d'aver considerato questi fattori ed il giudizio sia congruente al caso, la concreta determinazione dell'ammontare del danno non deve poi essere palesemente sproporzionata per difetto od eccesso.

Cass. civ. n. 13425/2000

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di un giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., comporta che il giudice civile possa accertare incidenter tantum l'esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale. (Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro preceduto da una sentenza penale cosiddetta di patteggiamento).

Cass. civ. n. 10725/2000

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dal fatto illecito, anche se effettuata necessariamente sulla base di criteri equitativi, deve tenersi conto della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sé illegittimo, a condizione che si tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del criterio alla specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la liquidazione del danno sia rimessa ad un puro automatismo.

Cass. civ. n. 10719/2000

Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è necessario che un reato sia stato commesso dal proprio legale rappresentante, essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo in parte dal dipendente.

Cass. civ. n. 2367/2000

Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene .di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta pecunia doloris; poiché il danno non patrimoniale comprende gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, il medesimo è riferibile anche a enti e persone giuridiche. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto in favore di una società di capitali il risarcimento del danno non patrimoniale con riguardo a reato di diffamazione, accertato incidentalmente, quale fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche di persona giuridica).

Cass. civ. n. 2134/2000

È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui, allorché, le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione della integrità psico-fisica degli stessi. (Nella fattispecie, la S.C. ha giudicato motivata in modo insufficiente la decisione con la quale la corte di merito, a conferma della sentenza di primo grado, aveva escluso la risarcibilità della documentazione prodotta dall'istante a sostegno della richiesta — consistente in sette certificati medici, rilasciati da sanitari di strutture pubbliche, che riferivano di uno stato patologico dell'interessata, e nel documento attestante la rinuncia della stessa alla propria attività lavorativa — senza precisare le ragioni della ritenuta inidoneità dei predetti documenti ad attestare la dedotta menomazione della integrità psicofisica).

Gli artt. 2043 e 1223 e ss. c.c., nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno biologico iure successionis nella ipotesi in cui l'evento morte del de cuius, causato dalla condotta illecita altrui, sia contestuale, o di poco susseguente alle lesioni, come, invece, viene ammesso quando la vittima delle stesse sia rimasta in vita per un tempo apprezzabile, manifestamente non si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 372 del 1994), per un verso, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti; per l'altro, in caso di morte immediata, l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo al de cuius, trasmissibile iure successionis è da escludere per un duplice ordine di motivi, uno dei quali attinente alla situazione giuridica soggettiva, non essendo più in vita la persona offesa, e l'altro correlato alla circostanza che la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite.

Cass. civ. n. 1637/2000

Nella determinazione equitativa del danno morale può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Ciò però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso. Consegue che il giudice di merito il quale nella valutazione equitativa del danno morale abbia fatto riferimento al contesto socio-economico dell'area territoriale in cui vive il danneggiato come fattore giustificativo della determinazione del danno è tenuto a dare puntuale conto dell'incidenza del potere di acquisto nella zona indicata sulla base di parametri numericamente accertabili, quali gli indici del costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale.

Cass. civ. n. 1633/2000

La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto — e quindi non fa trasmettere agli eredi — né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al risarcimento del danno per perdita della vita, inconcepibile con riguardo ad un bene insuscettibile di essere reintegrato anche solo per equivalente.

Cass. civ. n. 748/2000

Nella liquidazione del danno biologico costituisce legittimo criterio di liquidazione equitativa quello della predeterminazione del valore di ogni singolo punto di invalidità comprensivo del danno di svalutazione e degli interessi; infatti, allorquando avvenga in moneta attuale alla data della sentenza, la liquidazione di un debito di valore deve comprendere la svalutazione monetaria, mentre, per quanto concerne gli interessi cosiddetti compensativi che vengono riconosciuti per indennizzare il possibile — ma non certo —danno da ritardo, ben possono essere assorbiti dalla liquidazione effettuata alla stregua dei valori monetari attuali.

Cass. civ. n. 13340/1999

Il danno biologico può sussistere non soltanto in presenza di una lesione che abbia prodotto postumi permanenti, ma anche in presenza di lesioni che abbiano causato uno stress psicologico.

Cass. civ. n. 4231/1999

La lesione dell'integrità biopsichica della persona cagiona sempre e necessariamente un danno biologico immanente alla lesione stessa, mentre può cagionare solo eventualmente un danno patrimoniale da invalidità che deve essere specificamente provato.

Cass. civ. n. 2425/1999

Mentre per la liquidazione del danno biologico per invalidità permanente il giudice che assuma come criterio il cosiddetto punto di invalidità non può aumentarlo oltre il 50 per cento al fine di adeguarlo alle peculiarità del caso concreto (età del danneggiato, entità e natura della
menomazione, epoca dell'evento lesivo e altre), per liquidare il danno biologico da invalidità temporanea può aumentare, motivatamente, il predetto valore anche oltre il 50 per cento, spettando all'infortunato il risarcimento del danno biologico in tutte le sue componenti.

Cass. civ. n. 490/1999

In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, l'adozione del criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla salute e di quello morale alla stregua del sistema cosiddetto del «valore di punto differenziato», criterio sempre più diffuso, ed anche auspicato al fine di evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, non costituisce, tuttavia, un dovere del giudice, il quale ben può, invece, seguire criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto. Queste devono, comunque, essere tenute ben presenti al fine di rendere la valutazione il più possibile equa in relazione alle caratteristiche del caso di specie, anche allorché il giudice ritenga di far ricorso al sopra menzionato criterio del valore di punto differenziato.

Cass. civ. n. 256/1999

Il danno alla salute (o «danno biologico») comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima, ma non è tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad indennizzare ciascuno dei virtualmente infiniti pregiudizi nei quali la lesione del bene salute si risolve.

Cass. civ. n. 101/1999

Il danno da invalidità temporanea costituisce un aspetto del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultimo, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno.

Cass. civ. n. 10966/1998

Il giudice di merito ha facoltà di procedere alla liquidazione del danno biologico valutando globalmente l'invalidità temporanea e quella permanente.

Cass. civ. n. 10629/1998

Il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo conseguenza. Non è dunque in sé risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo il diritto alla salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 Cost. Sn difetto di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, che sia conseguita alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto, non è configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta.

Cass. civ. n. 8970/1998

Il bene «salute» ed il bene «vita» costituiscono beni distinti e tutelati in forma distinta. Mentre infatti il primo ammette una forma di tutela risarcitoria, il secondo no, in quanto, essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere. Ne consegue che, in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento jure successionis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun «danno biologico» rigorosamente inteso.

Cass. civ. n. 4869/1998

Per calcolare i punti di invalidità del danno biologico è legittimo sommare la percentuale per i postumi permanenti a quella per il danno funzionale e a quella per il danno estetico, e per il distinto calcolo di quello patrimoniale sommare soltanto le prime due percentuali, senza escludere l'invalidità permanente se il soggetto leso non ha reddito al momento dell'infortunio, perché essa incide comunque sulla sua capacità futura di guadagno.

Cass. civ. n. 4677/1998

La lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo (il cosiddetto danno estetico) è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa. Ciò tuttavia non vuol dire che il giudice dei merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento.

Cass. civ. n. 1421/1998

Nessun diritto al risarcimento del danno, morale o biologico, è configurabile in capo al marito ed al figlio minore di una donna che, a seguito di un intervento di interruzione volontaria di gravidanza, abbia subito lesioni personali cagionanti la perdita della capacità di procreare. Non è, difatti, legittimamente predicabile l'esistenza, nella specie, di un danno biologico in capo ai predetti soggetti, atteso che la legge (costituzionale e/o ordinaria) riconosce loro, sotto il profilo dell'accrescimento del nucleo familiare, non un diritto soggettivo ma, al più, un interesse di mero fatto (prevedendo l'art. 5 della legge 194/78 — sottoposto anche al vaglio positivo della Corte Costituzionale in punto di conformità ai principi della Carta fondamentale —, anche in caso di donna legittimamente coniugata, l'audizione del marito come mera eventualità, ed escludendo, comunque, ed in ogni caso, qualsiasi rilevanza della di lui volontà in ordine alla decisione della moglie di interrompere la gravidanza), così che non «ingiusto», per il marito (e, a maggior ragione, per il figlio), si appalesa l'atto illecito de quo consumato nei confronti della donna, né è, per converso, configurabile, in capo ai medesimi soggetti, una autonoma risarcibilità del danno morale, riconoscendo l'art. 185 c.p. la titolarità dell'azione risarcitoria al solo soggetto passivo del reato di lesioni colpose, e non anche ai prossimi congiunti.

Cass. civ. n. 4255/1995

Nella valutazione del danno alla salute - il quale si riferisce alla salute come bene in sé, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - mentre è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità, determinato sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento (cosiddetto micro invalidità), aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo ecc.), e che ottiene l'importo da liquidare moltiplicando il valore così raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto. La scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.

Cass. civ. n. 3239/1995

Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto, che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale (come le attività ricreative e quelle sociali), già qualificato come «danno alla vita di relazione» rientra nel concetto di danno alla salute e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.

Cass. civ. n. 755/1995

È censurabile l'affermazione del giudice di merito — in sede di liquidazione del danno alla persona (nella specie, del danno subito da una bambina) — che la perdita totale della capigliatura non incide in astratto sulla capacità lavorativa e quindi sulla capacità di produrre reddito, perché tale grave menomazione (incidente sulla vita di relazione) comporta, oltre ad una componente strettamente psico-fisica, che rientra nell'ambito del danno alla salute, anche una componente patrimoniale, che si ricollega all'incidenza negativa che la menomazione ha nell'esplicazione di attività complementari o integrative della normale attività lavorativa, determinando una riduzione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo.

Cass. civ. n. 11169/1994

Il diritto al risarcimento del danno biologico, concretandosi questo nella lesione del diritto alla salute, che è sempre presente quando vi è offesa dell'integrità fisica della persona e costituisce, quindi, la voce primaria ed immancabile del danno alla persona, entra a fare parte del patrimonio della vittima nello stesso momento della lesione e, nel caso di decesso, in cui il danno deve essere riferito al periodo intercorso tra la data dell'incidente e quello della morte, si trasmette, quindi, agli eredi secondo le comuni regole della successione mortis causa.

Cass. civ. n. 8177/1994

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto, per la determinazione del danno morale, il riferimento alla personalità altamente qualificata della vittima ed alla gravità del vuoto provocato dalla sua morte nei familiari privati del suo sostegno e della sua guida morale).

Cass. civ. n. 6938/1993

La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima. (Nella specie, la Suprema Corte, in base all'indicato principio ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto al risarcimento dei danni morali per i nonni non conviventi con la vittima).

Cass. civ. n. 2491/1993

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito che deve, però, tenere conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie, tra i quali, con l'entità dell'offesa arrecata, l'età, il sesso ed il grado di sensibilità dell'avente diritto, nonché, per i fatti lesivi dell'onore e della reputazione della persona, le condizioni sociali del danneggiato, in rapporto anche alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale, alle quali è proporzionale la sofferenza provocata dal discredito che dai fatti diffamatori deriva, senza che ciò determini una differenziazione, tra le categorie dei soggetti, contraria al precetto dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una diversità legata solo all'estensione dell'incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del danneggiato.

Cass. civ. n. 2009/1993

Nella liquidazione equitativa del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 - convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39 - che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona, in sé e per sé considerata. Tale danno, che è indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere, sulla capacità di reddito della persona, è, invece, legato al valore umano perduto, restando, quindi, determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche.

Cass. civ. n. 2008/1993

Il giudice, anche quando si serve di criteri equitativi, ha il dovere di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato nella liquidazione del danno alla salute conseguente alle lesioni personali riportate dalla vittima in particolare indicando l'evento biologico, ossia la specifica lesione dell'organismo, ed il danno alla salute, ossia il grado di menomazione dell'integrità fisio-psichica che, avuto riguardo al contesto organico ed al quadro delle funzioni vitali, è stato provocato dalle lesioni, incidendo sulla sfera non patrimoniale d'estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici.

Il risarcimento del cosiddetto danno biologico (o alla salute) deve essere correlato al danno specifico della sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti e valutato, quando sia impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica nella forma congeniale all'interesse non patrimoniale leso (ad esempio ricostituzione di un requisito somatico), in una prospettiva compensativa, per equivalente, del predetto pregiudizio non patrimoniale, determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione (nel caso concreto) quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, dell'equivalente patrimoniale del valore umano perduto.

Cass. civ. n. 12958/1991

Il danno alla vita di relazione, per i profili che non incidono sulla capacità di produrre un reddito, ancorché tenda ad essere assorbito dal danno alla salute (o biologico), tuttavia non si identifica del tutto con questo, atteso che tale danno assume rilievo giuridico non solo per il pregiudizio che la lesione dell'integrità psico-fisica ha arrecato alla possibilità del danneggiato di avvalersi, nei rapporti intersoggettivi con i terzi, delle doti di validità fisica e mentale elargitegli dalla natura, ma anche per i riflessi interiori della menomazione subita a causa del pregiudizio da questa arrecato alla libertà del danneggiato di autodeterminazione nell'attività extralavorativa, avvalendosi, nella quotidianità, del proprio livello psico-fisico, a prescindere dalle utilità derivabili dalla instaurazione di rapporti sociali. Pertanto, legittimamente il giudice di appello, investito del gravame sulla misura del risarcimento liquidato dal primo giudice per il danno alla vita di relazione, può tenere conto anche del danno per i riflessi interiori prodotti dalla menomazione dell'integrità psico-fisica, trascurato dal giudice di primo grado, senza che ciò importi duplicazione nella liquidazione di un elemento del danno ma solo una diversa e più completa valutazione in riferimento al diverso ambito del danno alla salute.

Cass. civ. n. 5161/1991

Il danno biologico è quello che, prescindendo dalle conseguenze lesive che incidono direttamente sull'efficienza lavorativa del soggetto leso e sulla sua capacità di produrre reddito, prende in considerazione tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, quale diritto inviolabile dell'uomo. Pertanto nella liquidazione di detta voce di danno deve essere tenuto conto anche dell'eventuale invalidità permanente di quel soggetto, considerata non come menomata capacità di guadagno, ma come menomazione della salute fisio-psichica dello stesso.

Cass. civ. n. 6536/1990

Il danno alla salute o biologico — in cui vanno anche ricomprese quelle forme di danno non incidenti sulla capacità di produrre reddito, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico non incidente direttamente su quella capacità, il danno alla sfera sessuale — consiste nella menomazione anatomo-funzione del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dall'attitudine della persona a produrre reddito: tale menomazione è sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, essa va risarcita, ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno.

Cass. civ. n. 2761/1990

Il cosiddetto danno alla vita di relazione - quel tipo di nocumento, cioè, che sinteticamente si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale - non costituisce un aspetto del danno alla persona suscettibile d'autonoma valutazione rispetto al danno cosiddetto biologico, bensì uno dei vari fattori di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno, che va inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, e perciò come menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

Cass. civ. n. 1954/1990

In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento, il primo riguardando il cosiddetto diritto alla salute ed il secondo attenendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto. Tuttavia, perché il risarcimento del danno sia completo e, per altro verso, non si traduca in un arricchimento senza causa, il giudice deve tener conto di tutte le particolarità della fattispecie e considerare che i due danni, pur se ontologicamente diversi, costituiscono entrambi proiezione negativa nel futuro di un medesimo evento, sicché le liquidazioni degli stessi, pur se distinte, devono essere tenute presenti contemporaneamente, affinché la liquidazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità, che costituisce l'oggetto del risarcimento e del quale i due menzionati aspetti costituiscono due specifiche voci. (Nella specie, sancendo tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano omesso, in sede di liquidazione del risarcimento, siffatta valutazione globale, anche in relazione alla circostanza che il danneggiato era di età prossima a quella del pensionamento, incidente sulla determinazione del danno patrimoniale).

Cass. civ. n. 411/1990

Il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono solo sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nell'attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. (Nella specie, la C.S. ha affermato l'applicabilità dell'esposto principio di diritto con riguardo alla condotta del datore di lavoro che, dopo aver illegittimamente licenziato ed estromesso dall'attività lavorativa il dipendente, aveva quindi affidato al medesimo, a séguito della sua reintegrazione, mansioni non corrispondenti alla sua qualifica o alla sua categoria, causandogli in tal modo una grave sindrome da esaurimento nervoso).

Cass. civ. n. 6651/1982

La risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Il suddetto danno non patrimoniale, pertanto, va riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie, omicidio colposo), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici.

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relative all'articolo 2059 Codice Civile

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Fedele M. chiede
giovedì 21/01/2021 - Puglia
“desidero avere una v/s consulenza dettagliata ed articolata inerente un'azione giudiziaria da intraprendere per un risarcimento danno non patrimoniale. In breve una mia parente è stata querelata (non da me) per falsa testimonianza resa durante un giudizio civile. Il GIP ha emesso ordinanza di archiviazione. Inoltre il denunziante ha inviato lettere diffamatorie contro la mia parente alla direzione dell'ufficio ove costei lavora come dirigente.
In attesa di v/s determinazioni, cordiali ossequi”
Consulenza legale i 28/01/2021
Sotto il profilo risarcitorio in ambito civile possiamo osservare quanto segue.

Per quanto attiene la querela per falsa testimonianza che ha dato luogo ad un procedimento penale archiviato in sede di indagine, occorre tenere presente che come ha osservato la Suprema Corte con la sentenza n.9322/2015: “la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sè, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante; che conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante; che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza”.

Pertanto, la mera circostanza che la querela sia stata archiviata non costituisce di per sé presupposto per chiedere un risarcimento del danno non patrimoniale.

Occorrerebbe verificare nel caso specifico se vi siano quindi o meno elementi che facciano supporre il dolo del denunciante, dolo che andrebbe provato dal denunciato. Proprio sotto il profilo probatorio, la Corte di Cassazione Sez.III Civile con la recente pronuncia n.11271 del 12.06.2020 ha infatti evidenziato che: “"in ogni caso, è onere della parte deducente provare la sussistenza di un condotta integrante il reato di calunnia giacché, rispetto all'azione risarcitoria proposta, spetta all'asserito calunniato provare tutti gli elementi del fatto illecito, e quindi anche la sussistenza, in capo al convenuto del reato di calunnia, con l'ulteriore conseguenza che, in sede civile, non possono farsi ricadere a carico del denunciante le conseguenze della assenza di prova in ordine anche solo a taluno di tali elementi; il rigetto della domanda risarcitoria, pertanto, costituisce l'esito obbligato del giudizio qualora l'unico elemento di fatto a prova della consapevolezza della innocenza consiste in una incertezza probatoria che spettava all'attore e non al convenuto superare".

Per quanto riguarda invece l’eventuale risarcimento danni per il reato di diffamazione si osserva ulteriormente quanto segue. Occorre premettere che come aveva osservato la Suprema Corte già nella sentenza n.729/2005il risarcimento civile del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato”.

Ciò significa appunto che, anche laddove non vi sia stato un procedimento penale a carico del soggetto, è possibile chiedere un risarcimento per il danno non patrimoniale in sede civile.

Sotto il profilo probatorio, la Corte di Cassazione Sez. III Civile ha evidenziato con la sentenza n.16542/2011 che “da un lato, la prova del danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (Cass. pen., 28 ottobre 2011, n. 6481, Sgarbi) dall'altro, una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale - la quale va valutata in abstracto, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico - il danno è in re ipsa, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana”.

Fermo il risarcimento del danno del non patrimoniale, poiché nella presente vicenda la mail è stata inviata anche alla direzione dell’ufficio dove lavora la Sua parente, se ciò dovesse aver comportato delle conseguenze a livello lavorativo (ad esempio, la perdita del posto di lavoro) si potrebbe ipotizzare anche un risarcimento di danno patrimoniale per lucro cessante (ovviamente da provare in un eventuale giudizio).

Fermo quanto precede, da ultimo teniamo presente che ai sensi dell’art.2947 del codice civile il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni. Tuttavia, se si tratta di reato e per esso è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Nel caso della diffamazione, la prescrizione del reato è di sette anni e mezzo e pertanto l’azione civile per il risarcimento si prescrive nel predetto termine a partire dal giorno della scoperta del reato da parte di chi afferma di essere stato diffamato.


Specificato quanto sopra, sembra opportuno analizzare il fronte diffamazione, dal punto di vista strettamente penale.

Due sono i punti particolarmente problematici della fattispecie di cui all’art. 595 c.p.: il fatto che la comunicazione diffamatoria sia inviata a più soggetti e il fatto che tale comunicazione sia idonea a offendere l’onore e la reputazione altrui.

Sotto il primo versante, non sembrano sussistere problemi nel caso di specie atteso che, come chiarito, la mail in questione veniva inviata a 4 soggetti e, pertanto, la stessa possedeva una diffusività tale da integrare il reato in parola.

Quanto, invece, al contenuto della comunicazione, bisogna essere particolarmente cauti in quanto, ai fini della sussistenza del reato, sebbene non sia indispensabile che vengano utilizzate locuzioni evidentemente offensive, è comunque necessario che il soggetto agente abbia fatto riferimento a frasi allusive e/o affermazioni tali da ottenere un chiaro effetto di dispregio della reputazione altrui.

Laddove tale ultimo elemento dovesse essere sussistente, allora sarebbe possibile depositare, entro 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza della diffamazione, una denunciaquerela alla Procura competente.

Successivamente, poi, laddove dalla querela predetta dovesse nascere un procedimento penale, la persona offesa dal reato avrà la possibilità di esercitare la propria pretesa risarcitoria mediante la cd. costituzione di parte civile.

Mediante tale istituto giuridico, in parole semplici, il soggetto offeso/danneggiato dalla condotta costituente reato potrà chiedere al reo di essere risarcito per tutti i danni, morali e materiali, subiti a seguito della condotta delittuosa.

Attraverso tale azione, in buona sostanza, il soggetto può esercitare l’azione civile di cui si è detto sopra, in ambito penale. Si badi bene, tuttavia, che laddove si preferisse tale opzione in luogo della sola causa civile, il risarcimento verrà concesso solo ove venga accertata la responsabilità penale del soggetto agente.



Varotto M. chiede
mercoledì 26/08/2020 - Veneto
“Buongiorno:
Il convenuto 'A' deposita in data 05/09/2014 un esposto contro l'attore 'B'. l'attore 'B' cita in giudizio CIVILE il convenuto 'A' in data 05/08/2020 con costituzione il 15/12/2020
Assumendo di di essere stati offesi dall'esposto perché è stato letto dall'ufficio preposto, chiedono al giudice civile a norma del 2943 c.c. che incorpora il 595 del codice penale.

Petitum: la condanna del convenuto 'A' al delitto o reato di cui all'art. 595 del Codice penale con reclusione fino a 2 anni di carcere e accertato il reato il pagamento dei danni.

Attenzione dalla disanima
1) si rende noto che non c'è nessun reato ascritto al convenuto 'A' né nessun atto giudiziario.
2) che anche SE ci fosse il reato questo è prescritto in 6 anni (05/08/2014 - 05/08/2020) eccependo che la citazione dell'avvocato non è tra gli atti interruttivi della prescrizione Penale...
3) che il giudice dovrebbe essere incompetente per materia Penale!?!
4) che dovrebbe esserci la falsa applicazione dell' art. 2047 comma 3 in quanto il fatto è il deposito dell'esposto e non l'eventuale reato che ancora da accertare come chiara richiesta secondo petitum... cioè la richiesta danni è prescritta il 05/08/2019 come 2047 c.c.

quesito: si può chiedere condanna penale ad un giudice civile, e questo accetterebbe quanto disposto all'art 531 cpp e 129 cpp.”
Consulenza legale i 10/09/2020
Il danno morale (costituito dalle sofferenze psichiche e dai patemi d’animo sofferti, di solito, transitoriamente in conseguenza degli indebiti trattamenti ricevuti), danno che, com’è noto, presuppone (allo stato dell’attuale legislazione) per la sua risarcibilità presuppone il riscontro e la ricorrenza di un reato (secondo l’art. 2059 c.c. e 185 c.p.).

Nel quesito si chiede, in sostanza, se sussista in capo al giudice civile un’autonoma competenza nell’accertamento del reato – ai soli fini del risarcimento del danno morale – ovvero se allo stesso sia preclusa la facoltà di tale accertamento, da riconoscere esclusivamente di pertinenza del giudice penale.
In tale ultima ipotesi, il presunto danneggiato dovrebbe esperire un’azione in sede penale oppure il giudice civile dovrebbe rinviare d’ufficio al giudice penale, con correlativa sospensione del giudizio civile.

Tuttavia, nel nostro ordinamento, vige un principio di autonomia del giudizio civile dal giudizio penale.

Infatti, secondo la giurisprudenza “Nei casi di improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile accertare se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine della liquidazione dei danni morali” (Cass. n. 15022/2000).
Secondo Cass. n. 10405 del 20 ottobre 1998 “Ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice civile ha il potere di accertare autonomamente se il fatto dannoso, dal quale trae origine la pretesa risarcitoria, integri gli estremi di un reato, nonostante non sia stata promossa l’azione penale nei confronti dell’autore materiale di esso, ovvero il procedimento penale sia stato definito con una declaratoria di estinzione del reato ovvero sia stato emesso un provvedimento di archiviazione della notizia di reato o di proscioglimento istruttorio”.

Nello stesso senso, Cass. 6 novembre 2000, n. 14443, secondo cui: “ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., comporta che il giudice civile possa accertare ‘incidenter tantum’ l’esistenza del reato – nel caso di ingiuria, riscontrato insussistente in sede di merito n.d.r.) – nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuando l’autore, procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale (cfr. ex multis, Cass. 14 2.2000, n. 1643)”.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., l’estinzione del reato (art. 198 c.p.), l’improponibilità, l’improcedibilità dell’azione penale o la sentenza penale c.d. di patteggiamento (Cass. n. 13425/2000), non costituiscono impedimento all’accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In ogni caso, l’accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l’esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l’eccesso colposo a esse relativo. Ne consegue che, perché possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l’elemento materiale del reato, ma anche l’elemento psicologico negli esatti termini in cui è previsto dalla norma penale e che l’accertata esistenza dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.), in relazione ad una causa di giustificazione in presenza della quale è stato compiuto un delitto punibile solo a titolo di dolo, comporta in sede penale la non punibilità dell’autore e in sede civile la non ipotizzabilità di un danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.”(Cass. n. 20684/2009; Cass. n. 3536/2000; Cass. n. 6527/1996).

Tuttavia, “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell’art. 651 c.p.p., è tenuto ad accertare incidenter tantum l’effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall’altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova documentale nel caso di cui all’art. 651 c.p.p. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di querela o di imputabilità, prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell’accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi”(Cass. n. 13972/2005).

Dalla giurisprudenza sopra esposta si evince che è possibile per il giudice civile accertare incidenter tantum, nei modi e termini specificati dalla giurisprudenza di cui sopra, la sussistenza di un reato ai soli fini del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., anche nel caso in cui non ci sia stata querela.

Tuttavia, bisognerà verificare i termini di prescrizione.
L’articolo 2947 c.c., infatti, prevede la prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Il comma 3 dell’art. 2947 c.c. prevede che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
In applicazione di tale ultimo comma, pertanto, si applicherà il termine di prescrizione più lungo di 6 anni previsto per il reato di diffamazione.