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Padre totalmente assente: scatta risarcimento al figlio

Famiglia - -
Padre totalmente assente: scatta risarcimento al figlio
Anche se la filiazione è stata dichiarata con sentenza il figlio naturale ha il diritto ad instaurare un rapporto affettivo vero con il padre.
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 832 del 15.06.2016, si è occupato di un interessante caso in materia di diritto di famiglia.

Il caso esaminato dal Tribunale aveva ad oggetto l’accertamento dell’obbligo, in capo ad un padre, di pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia minorenne (nata fuori dal matrimonio e la cui paternità naturale era stata dichiarata con sentenza), nonché il risarcimento dei danni da quest’ultima subiti a causa della cattiva condotta del padre, che si era da sempre disinteressato della stessa.

Nello specifico, la madre aveva agito in giudizio, nell’interesse della figlia, chiedendo la condanna del padre al pagamento della somma di € 12.000, dovuta “a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da febbraio 2005 all'aprile 2006”.

La donna chiedeva, inoltre, il risarcimento danni subiti a causa del ritardo nel pagamento, nonché i danni morali subiti dalla minore “per l'abbandono morale e materiale imputabile al padre”, che venivano quantificati in € 100.000.

Precisava la madre, infatti, “che il padre si era sempre disinteressato della figlia che non aveva neppure mai incontrato”.

Il padre si costituiva in giudizio, contestando le domande avanzate nei suoi confronti ed “evidenziando di aver sempre onorato all'obbligo del mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio”.

L’uomo osservava, inoltre, “di aver tentato di trovare un contatto con la figlia, pur dovendosi preoccupare del nucleo familiare composto dalla moglie e altri due figli, anche attraverso l'intervento della madre e sorella, ma incontrando un fermo atteggiamento ostile dell'attrice, che non mancava di disprezzare l'impegno del convenuto e dei suoi familiari”.

Il Tribunale, nel motivare la propria decisione, evidenziava come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27653 del 2011, avesse precisato che “l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza” e come “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale (…) produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261, tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.”.

In sostanza, ciò significa che il genitore è tenuto a mantenere il figlio anche se questo è nato fuori dal matrimonio e la paternità sia stata accertata con sentenza: tale sentenza, infatti, produce gli stessi effetti di un vero e proprio riconoscimento, facendo sorgere in capo al dichiarato genitore l’obbligo di mantenimento, che decorre fin dal momento della nascita del figlio.

Per quanto riguardava, invece, la richiesta risarcitoria avanzata per l’abbandono della minore, il giudice evidenziava come “il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina (…) un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.

Nel caso di specie, nel corso del procedimento era emerso che il padre era una “figura sostanzialmente del tutto assente nella vita della figlia”, il quale, “si è limitato a vederla in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del Giudice, ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo”.
Di conseguenza, secondo il giudice, “la privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita”, integrava “un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d. endofamiliare”, che determina la risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice, condannava il padre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla minore, quantificati in € 52.000, dichiarando cessata la materia del contendere per quanto riguardava la domanda di pagamento del mantenimento non corrisposto, in quanto il padre aveva offerto la somma dovuta in corso di causa.


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