Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2008 del 18 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice, anche quando si serve di criteri equitativi, ha il dovere di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato nella liquidazione del danno alla salute conseguente alle lesioni personali riportate dalla vittima in particolare indicando l'evento biologico, ossia la specifica lesione dell'organismo, ed il danno alla salute, ossia il grado di menomazione dell'integritā fisio-psichica che, avuto riguardo al contesto organico ed al quadro delle funzioni vitali, č stato provocato dalle lesioni, incidendo sulla sfera non patrimoniale d'estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici.

(massima n. 2)

Il risarcimento del cosiddetto danno biologico (o alla salute) deve essere correlato al danno specifico della sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti e valutato, quando sia impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica nella forma congeniale all'interesse non patrimoniale leso (ad esempio ricostituzione di un requisito somatico), in una prospettiva compensativa, per equivalente, del predetto pregiudizio non patrimoniale, determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione (nel caso concreto) quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi di individuazione, per la generalitā delle persone fisiche, dell'equivalente patrimoniale del valore umano perduto.

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