Cassazione civile Sez. III sentenza n. 256 del 12 gennaio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il danno alla salute (o Ģdanno biologicoģ) comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacitā di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non č concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integritā fisica e l'altro uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima, ma non č tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad indennizzare ciascuno dei virtualmente infiniti pregiudizi nei quali la lesione del bene salute si risolve.

(massima n. 2)

La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore non č in alcun modo correlata all'attivitā lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalitā liquidatoria, cui č consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilitā di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli č invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditivitā media del denaro nel periodo considerato. Il relativo apprezzamento č di mero fatto e si sottrae al sindacato di legittimitā se adeguatamente motivato.

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