Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 7868 del 20 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non č ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un caso di risoluzione del contratto preliminare, ha risarcito il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile anticipatamente consegnato ai promissari acquirenti, benché la parte avesse lamentato un danno da mancato adempimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.