Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3414 del 7 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio cosiddetto Ģtabellareģ, la riduzione del valore del punto percentuale di invaliditā operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all'etā anagrafica (e, quindi, alle probabilitā di vita), a quello che, in concreto, dovrā essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederā con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimitā se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si č pervenuti alla decisione.

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