Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5161 del 9 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno biologico č quello che, prescindendo dalle conseguenze lesive che incidono direttamente sull'efficienza lavorativa del soggetto leso e sulla sua capacitā di produrre reddito, prende in considerazione tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, quale diritto inviolabile dell'uomo. Pertanto nella liquidazione di detta voce di danno deve essere tenuto conto anche dell'eventuale invaliditā permanente di quel soggetto, considerata non come menomata capacitā di guadagno, ma come menomazione della salute fisio-psichica dello stesso.

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