Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15809 del 11 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą civile, il pregiudizio alla vita di relazione costituisce un aspetto del danno biologico che, ove ritenuto nel caso concreto sussistente, va autonomamente valutato nella determinazione complessiva della somma da liquidarsi al danneggiato a titolo di risarcimento.

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