Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18489 del 25 agosto 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacitā di guadagno, e, a sua volta, della capacitā lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilitā temporanea o dell'invaliditā permanente) č risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva — o presumibilmente in futuro avrebbe svolto — un'attivitā lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito.

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