Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15034 del 27 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce danno biologico anche la temporanea impossibilitą o diminuzione delle normali occasioni di vita, ed un tale pregiudizio deve essere risarcito al danneggiato ancorché quest'ultimo non ne abbia risentito alcun danno patrimoniale.

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