Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24201 del 13 novembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtą socio-economica nella quale la somma da liquidare č presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento č estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la nazionalitą straniera della vittima, in Italia per ragioni di lavoro).

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