Cassazione civile Sez. III sentenza n. 101 del 8 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno da invalidità temporanea costituisce un aspetto del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultimo, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno.

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