Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4733 del 30 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso; pertanto, č con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi. Detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravitā delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.