Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 411 del 24 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono solo sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nell'attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. (Nella specie, la C.S. ha affermato l'applicabilità dell'esposto principio di diritto con riguardo alla condotta del datore di lavoro che, dopo aver illegittimamente licenziato ed estromesso dall'attività lavorativa il dipendente, aveva quindi affidato al medesimo, a séguito della sua reintegrazione, mansioni non corrispondenti alla sua qualifica o alla sua categoria, causandogli in tal modo una grave sindrome da esaurimento nervoso).

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