Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15001 del 5 agosto 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del danno morale subito dal familiare superstite per la morte di un figlio legittimamente si prende in considerazione, quale elemento atto a «personalizzare» l'ammontare del danno risarcibile in considerazione della fattispecie concreta, il numero dei figli (e, rispettivamente, dei fratelli) sopravvissuti, in quanto, ferma comunque l'immensità del dolore derivante dalla perdita di un figlio, spiega la sua rilevanza ai fini della necessaria operazione atta a ricondurre la sofferenza subita ad una somma di denaro la maggiore o minore possibilità di riversare su altri figli (o fratelli) e di poter ricevere da altri figli (o fratelli) una affettività analoga a quella irrimediabilmente perduta.

(massima n. 2)

Ai fini della liquidazione equitativa del danno morale e del danno biologico spettante ai congiunti superstiti della vittima deceduta nel corso o a seguito di un sinistro è legittimo l'eventuale ricorso - associato ad una adeguata personalizzazione dell'ammontare del danno al caso concreto - alle tabelle formulate da numerosi tribunali italiani, all'interno delle quali è presa in considerazione quale base di calcolo del danno morale subito dal leso una frazione del danno biologico che gli sarebbe spettato ove fosse sopravvissuto in condizione di totale invalidità, e quale base di calcolo per la liquidazione del danno morale al congiunto superstite una frazione di tale frazione di danno biologico.

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