Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8177 del 6 ottobre 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio, trasmissibile agli eredi iure hereditatis ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio, a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato perseguito perché assorbito, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., nel più grave reato di omicidio (colposo) dato che il criterio penalistico dell'assorbimento, nel quale, per l'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione per il reato più grave comprende quella del reato meno grave, non può essere applicato al campo civilistico, in cui, per il principio che prevede l'integrale ristoro del danno ingiusto, debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose del fatto illecito.

(massima n. 2)

Nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti, per gli impiegati, ad eventuali immissioni in ruolo, allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell'id quod plerumque accidit si sarebbero verificati.

(massima n. 3)

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto, per la determinazione del danno morale, il riferimento alla personalità altamente qualificata della vittima ed alla gravità del vuoto provocato dalla sua morte nei familiari privati del suo sostegno e della sua guida morale).

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