Cassazione civile Sez. III sentenza n. 702 del 19 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravitą del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilitą della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto.

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