Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6651 del 6 dicembre 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Il riconoscimento in favore dei genitori di un minore deceduto in conseguenza di fatto illecito, del danno futuro consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un contributo economico a loro beneficio, non trova ostacolo nella circostanza che i genitori medesimi abbiano, al momento, adeguate fonti di reddito, essendo sufficiente che la complessiva valutazione degli elementi dei caso concreto, con ricorso anche ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, evidenzi il suddetto pregiudizio in termini di verosimiglianza e possibilitą, secondo i criteri di normalitą, in relazione a presumibili bisogni futuri.

(massima n. 2)

La risarcibilitą del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Il suddetto danno non patrimoniale, pertanto, va riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie, omicidio colposo), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici.

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