Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15223 del 19 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno biologico, é consentito al giudice del merito di valutare separatamente l'invaliditā temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entitā del danno.

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