Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16788 del 13 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno biologico, il giudice di merito che proceda alla liquidazione secondo il criterio c.d. "a punto variabile", nel motivare la propria decisione non può limitarsi a generici richiami alle relative "tabelle", dovendo, invece, specificare il valore monetario di base del punto e il grado di invalidità permanente, il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima e le ragioni per cui ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standardizzato.

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