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Danno da mancato riconoscimento di paternità: onere della prova

Famiglia - -
Danno da mancato riconoscimento di paternità: onere della prova
Per ottenere il risarcimento del danno va provata la consapevolezza della procreazione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22496 del 9 agosto 2021, è tornata sul tema della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare per affrontare, nello specifico, la questione dell’onere della prova in caso di azione risarcitoria per mancato riconoscimento di paternità.
Sul punto, con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha affermato che, per condannare il padre che abbia generato e non riconosciuto il figlio a risarcire quest’ultimo, è necessario che l’attore abbia allegato e provato in giudizio elementi rilevanti da cui è possibile evincere che il padre fosse a conoscenza dell’avvenuta procreazione. La prova ematologia (c.d. test del DNA) e il fatto storico della consumazione di rapporti sessuali non protetti tra la madre e il convenuto non sono, infatti, idonei a far presumere automaticamente la consapevolezza in capo a quest’ultimo dell’avvenuta procreazione.

Nella motivazione dell’ordinanza si legge che ben può configurarsi astrattamente, in una simile fattispecie, un c.d. illecito endofamiliare per violazione del diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, diritto che sorge non dal riconoscimento ma dalla nascita ed è protetto all’art. 30 Cost. Qualora, infatti, alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore – precisa la Suprema Corte – è possibile agire per il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Cionondimeno, la Corte specifica che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell’illecito civile e, pertanto, deve risultare:
1. causalmente determinante;
2. foriero di un danno ingiusto;
3. colpevole.
Quanto a quest’ultimo requisito, in particolare, la Cassazione puntualizza, riprendendo un proprio precedente orientamento, che il presupposto per la responsabilità è “sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci”: deve pertanto raggiungersi la prova del fatto che il padre abbia conosciuto (o quantomeno abbia avuto quantomeno la piena possibilità di conoscere) la propria paternità e ne abbia ignorato colpevolmente tutti i segnali, lasciando il figlio privo della figura paterna e delle cure necessarie e attendendo con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale.

La vicenda giunta all’attenzione degli Ermellini, in particolare, traeva origine dalla proposizione, da parte di una figlia nei confronti del padre naturale, della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità ex art. 269 c.c. unitamente alla domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, da mancato riconoscimento.
Il Tribunale, all’esito di una CTU immunogenetica, aveva riconosciuto la paternità e tuttavia rigettato la domanda risarcitoria dell’attrice, non ritenendo raggiunta la prova della consapevolezza in capo al padre dell’avvenuta procreazione.
La Corte d’appello, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia aveva allora proposto ricorso la figlia, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2059, 1227, 2056 c.c. in relazione agli articoli 2 e 30 Cost. e degli articoli 1175 e 1375 c.c. , oltre ad articolare alcune censure di natura processuale che tuttavia non rilevano in questa sede. Per la ricorrente, infatti, la consumazione di rapporti non protetti doveva intendersi come autonoma fonte di responsabilità e di risarcimento.
La Corte di Cassazione, dunque, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate, ha giudicato infondata siffatta impugnazione.


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