Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8169 del 23 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno morale, che attiene alla lesione della integralità morale della persona umana, è ontologicamente autonomo rispetto al danno biologico, e pertanto non può essere considerato come un minus rispetto ad esso, con la conseguenza che la quantificazione automatica del danno morale come quota del danno biologico al quale il primo si accompagna è illogica e potenzialmente riduttiva.

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