Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22338 del 24 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del danno biologico, l'etā in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché č progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirā le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integritā psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilitā statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integritā psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.