Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3239 del 21 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto, che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale (come le attività ricreative e quelle sociali), già qualificato come «danno alla vita di relazione» rientra nel concetto di danno alla salute e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.

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