Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 10220 del 26 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilitą verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a.

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